Abuso del permesso di invalidi: una condotta non solo moralmente riprovevole

Delitto o contravvenzione per chi fa un utilizzo illecito del contrassegno invalidi in assenza del titolare del permesso?

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Condotta riprovevole, chi non la ritiene tale? Ma oltre alla condanna morale, il soggetto che circola in zona vietata esponendo il contrassegno di autorizzazione rilasciato a persona disabile che non si trova in quel momento a bordo del veicolo, dovrà mettere in conto anche un altro tipo di censura. La Cassazione con sentenza 10203/2011 ha così stabilito: “Integra il delitto di cui all’art. 494 c.p. il conducente del veicolo che circoli, in contrasto con il codice della strada, in zona vietata qualora esponga il contrassegno di autorizzazione rilasciato a persona disabile che non si trovi sul veicolo, in quanto, in tal caso, egli simula la qualità di titolare o di guidatore autorizzato anche al trasporto occasionale del titolare”. Il reato ravvisato dalla Corte nell’esempio appena citato è quello di sostituzione di persona, ovvero, la falsa attribuzione della qualità di persona autorizzata a circolare in luogo altrimenti vietato.

Chiarisco che non si sta qui parlando dell’uso di un contrassegno contraffatto poiché in casi analoghi il soggetto si troverebbe a dover rispondere di un diverso reato. In realtà, la giurisprudenza maggioritaria non ritiene integrato il delitto di cui all’art. 494 c.p., ma neppure quello di truffa ex art. 640 c.p. ai danni dell’ente territoriale, quando la condotta di colui che espone sul parabrezza dell’autovettura da lui condotta un contrassegno per invalidi rilasciato ad altra persona che non si trovi a bordo del veicolo, al fine di accedere all’interno di una zona a Traffico limitato o a percorrere corsie preferenziali di un centro urbano, non sia accompagnata da comportamenti idonei a trarre in errore il personale preposto all’accertamento e controllo sul suo stato di falso invalido. La sola esibizione del contrassegno sul parabrezza del veicolo in assenza del titolare del permesso, infatti, non comporta l’attribuzione della qualifica di accompagnatore autorizzato in capo al conducente ma neppure implica alcun atto di disposizione patrimoniale né presuppone la necessaria collaborazione della vittima, elementi tipici della truffa.

Insomma, l’utilizzo abusivo del permesso invalidi integrerebbe esclusivamente una contravvenzione amministrativa ai sensi dell’art. 188 del Codice della Strada. Il contrassegno per invalidi, ritiene la Cassazione, sta semplicemente ad indicare che il veicolo è al servizio di una persona invalida per cui la sola esposizione del permesso sul parabrezza dell’autovettura non è idonea ad integrare alcun reato. Nessuna rilevanza penale, è vero, ma rimane sempre una questione di..coscienza.

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