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Pedemontana, Cal replica ai sindaci: “ricorso in gran parte respinto”

I documenti negati “rappresentano solamente circa il 15% della documentazione complessivamente richiesta dal Comune”, precisa CAL.

Concessioni Autostradali Lombarde replica ai sindaci del Vimercatese che con un comunicato stampa hanno commentato la sentenza del TAR sul loro ricorso per ottenere da CAL documentazione non fornita sulla Tratta D. Se i sindaci hanno salutato con soddisfazione la sentenza spiegando che il tribunale ha disposto che CAL fornisca tutti gli atti richiesti, il concessionario dice: “ricorso in gran parte respinto e nessuna valutazione sul progetto”.

Innanzitutto CAL sottolinea che il concetto di “illegittimità della condotta di CAL”  non trova riscontro nella sentenza n. 3869/2026: “tale espressione non confronta infatti in alcun passaggio del provvedimento”, scrive CAL. In verità il passaggio virgolettato nell’articolo di MBNews dedicato alla notizia non esprime il contenuto della sentenza del TAR ma i contenuti del comunicato congiunto dei sindaci del Vimercatese.

Le contestazioni di CAL

Inoltre CAL aggiunge che “la sentenza ha respinto la gran parte delle censure avanzate” e riporta una serie di elementi “che il giudice amministrativo ha evidenziato”. Eccoli in sequenza come riportati nel comunicato di CAL:

i) considerare che “ la larga parte ” della documentazione richiesta è stata già depositata da CAL nel giudizio presso il Tar Lazio, la pretesa del Comune “ ad un’ulteriore e separata messa a disposizione si risolve in un inutile aggravio procedimentale privo di concreta utilità ”;

ii) sul punto, le asserzioni del Comune, secondo le quali la documentazione depositata presso il Tar Lazio da CAL non corrisponderebbe a quella richiesta o sarebbe incompleta, sono “ mere affermazioni, prive di elementi di riscontro ”;

iii) analogamente, la messa a disposizione di ulteriore documentazione mediante l’indicazione di un link integra “ una modalità adeguata a soddisfare il bisogno di conoscenza, poiché richiede uno sforzo minimo all’interessato ”;

iv) del resto “ l’esercizio del diritto di accesso non può comportare un inutile aggravio procedurale per l’amministrazione, che deve bilanciare le esigenze ostensive con quelle di efficienza e di economicità dell’azione amministrativa, sicché può legittimamente individuare modalità ostensive che soddisfano la pretesa e nel contemporaneo limitino l’aggravio per l’amministrazione ”;

v) infine, sono pure infondate e da respingere le deduzioni del Comune “ volte a censurare le parti del diniego in cui l’amministrazione afferma di non essere in possesso di determinati documenti, non avendoli formati, né conservati, ovvero evidenzia che si tratta di atti non esistenti ”.

Il TAR ha quindi accolto il ricorso in relazione ad alcuni documenti che CAL aveva ritenuto non pertinenti rispetto al contenzioso pendente davanti al TAR Lazio.

“Comunque CAL prende atto della sentenza – prosegue il comunicato – e provvederà a mettere a disposizione i documenti oggetto del parziale accoglimento della pronuncia, che rappresentano solamente circa il 15% della documentazione complessivamente richiesta dal Comune e di cui comunque continua a essere quantomeno dubbia la rilevanza e l’utilità per il Comune medesimo”.

Concessioni Autostradali Lombard chiude sottolineando che “la decisione del TAR non contiene alcuna valutazione sulla legittimità del progetto della Variante D né sulla fondatezza delle contestazioni avanzate dai Comuni nel separato giudizio pendente davanti al TAR Lazio, ma riguarda esclusivamente il tema dell’accesso agli atti relativamente a una parte limitata della documentazione richiesta”.