Le regole

Caos quarantena alle elementari: il sindaco di Seregno chiede chiarimenti

Covid e quarantena a scuola: il sindaco di Seregno, Alberto Rossi ha chiesto ad Ats un chiarimento riguardo a una situazione che ormai coinvolge diversi bambini delle scuole elementari.

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Covid e quarantena a scuola: il sindaco di Seregno, Alberto Rossi ha chiesto ad Ats un chiarimento riguardo a una situazione che ormai coinvolge diversi bambini delle scuole elementari.
In questa fase, nel momento in cui una classe finisce in Dad (almeno due bambini positivi), tutti gli alunni devono andare in quarantena sanitaria, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno completato il loro percorso di vaccinazione.
alberto rossi sindaco seregno
Penso sia incomprensibile: questa non distinzione esiste solo per i bambini della scuola elementare, mentre dalle medie valgono le regole attuali analoghe a quelle degli adulti. Questo oltre a rappresentare un problema organizzativo per molte famiglie appare soprattutto come un disincentivo alla vaccinazione, il che è un controsenso rispetto agli obiettivi della campagna” ha spiegato il sindaco di Seregno, Alberto Rossi.
“Ho letto un paio di giorni fa un post dell’Assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano Lamberto Bertolè di cui riporto uno stralcio: “Ho verificato personalmente con il Ministero della Salute l’interpretazione dei regolamenti relativi alla quarantena dei bambini vaccinati con due dosi che si ritrovano in classi in DAD. In questi casi, cioè bambini alle elementari con ciclo vaccinale completato (2 dosi) in provvedimento DAD in corso, la quarantena sanitaria non è prevista. Rimangono valide le altre misure di sorveglianza attiva (uso ffp2 e monitoraggio eventuale comparsa di sintomi) già previste per gli adulti.” Il tutto, come anche Bertolè riporta nei commenti, vale anche per chi ha avuto il Covid e ha una certificazione di avvenuta guarigione nei 120 giorni precedenti. Mi sembra il percorso giusto e di maggior buon senso. Serve però che dal Ministero arrivi quanto prima una nota che certifichi tutto questo, altrimenti questo aspetto non si può sbloccare. So anche che nella nostra Ats c’è condivisione su questa necessità. Mi auguro che il Ministero provveda quanto prima e che anche la nostra Regione possa muoversi per far sì che questa incongruenza venga sanata rapidamente” ha concluso Rossi.

SCUOLA, ATTESTAZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA E MODALITA’ DI RILASCIO

Lo stato di riammissione sicura in collettività da parte del MMG/PLS, spiega Ats Brianza, ricomprende le seguenti casistiche

1 – Soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di CoviD-19 (tampone negativo).

Se il soggetto sintomatico esegue un test antigenico con risultato negativo, il test deve essere ripetuto con metodica RT-PCR a distanza di 2-4 giorni (il soggetto sintomatico permane in isolamento in attesa dell’esito del tampone)

Nel caso di sintomatologia dell’allievo/studente non riconducibile a CoviD-19 e non sottoposto a tampone il PLS/MMG gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro al servizio educativo/scuola.

In coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli obblighi relativi al certificato di riammissione di cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2, non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia, ma si darà credito alla famiglia e si valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia. Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell’assenza (es. consultazione dal PLS/altri motivi non legati a malattia).

2 -Soggetto guarito CoviD-19 (tampone negativo)

L’attestazione di riammissione sicura in collettività viene rilasciata dal MMG/PLS che acquisisce l’informazione del tampone negativo dal paziente, come da indicazioni di ATS oppure mediante Cruscotto Sorveglianza, oppure Fascicolo Sanitario Elettronico e può rilasciare tale attestazione.

Tenuto conto di quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P, dove si definiscono i “Casi positivi a lungo termine”, e dalle indicazioni dell’allegato della circolare di Regione Lombardia nota prot. G1.2021.0054309 del 09/09/2021, che prevedono l’attestazione di rientro sicuro a scuola o nelle comunità dell’infanzia a cura del MMG/PLS, si precisa che l’attestazione di riammissione per i soggetti positivi a lungo termine è sostituita da una dichiarazione del PLS/MMG indicante che il soggetto “ha osservato il percorso previsto dalla circolare ministeriale di isolamento di 21 gg dalla data di diagnosi o dalla comparsa dei sintomi, con almeno 2 tamponi positivi e 7 gg senza sintomi”.

 

RIENTRO IN COMUNITA’ SCOLASTICA:

  • Per i contatti posti in sorveglianza attiva o in quarantena, il rientro avviene presentando il provvedimento relativo e l’esito negativo del tampone
  • Per i soggetti positivi posti in isolamento, il rientro avviene con l’attestato di fine isolamento rilasciato da ATS e il certificato di rientro sicuro rilasciato dal MMG/PLS

 

SORVEGLIANZA ATTIVA (SOLO PER SCUOLA PRIMARIA)

I contatti a basso rischio individuati nella scuola primaria dopo l’insorgenza del primo caso positivo sono sottoposti a sorveglianza attiva, continuano la didattica in presenza e devono:

  • Eseguire un test ANTIGENICO presso le farmacie del territorio a tempo zero (test T0) ossia il prima possibile e comunque entro 48 ore dalla comunicazione della scuola (es. segnalazione 4 novembre ed esecuzione del test T0 entro il 6 novembre);
  • Eseguire un test ANTIGENICO presso le farmacie del territorio a distanza di 5 giorni (test T5) dal primo test, con una flessibilità di 48 ore aggiuntive, senza interrompere la frequenza.

I soggetti che ricevono indicazione da parte del DdP/ referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico ad effettuare sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del primo test (T0). Una volta eseguito il primo test (T0), il rientro a scuola avviene presentando il documento delle disposizioni standardizzate rilasciato da ATS e l’esito del tampone negativo. In attesa dell’esito del secondo test (T5) l’attività scolastica può proseguire, salvo eventuali altre prescrizioni di ATS.

Si ricorda che i soggetti in sorveglianza attiva devono limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.

QUARANTENA

ATS BRIANZA provvede ad inviare la disposizione di quarantena ai contatti stretti individuati secondo le casistiche sotto riportate:

  • NIDO/INFANZIA e PRIMARIA: Per gli alunni la quarantena ha una durata di 10 giorni dal contatto con il soggetto positivo. Al termine di tale periodo deve essere eseguito un test tampone antigenico con risultato negativo presso le farmacie del territorio.
  • SECONDARIE:

1- Per gli alunni NON vaccinati o che NON abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni o che siano guariti da più di centoventi giorni e che non abbiano ricevuto la dose di richiamo, la quarantena ha una durata di 10 giorni dall’ultimo contatto col soggetto positivo. Al termine di tale periodo deve essere eseguito un test tampone antigenico con risultato negativo presso le farmacie del territorio.

2 -Gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti da meno di centoventi giorni o che abbiano ricevuto la dose di richiamo, sono posti in auto-sorveglianza senza isolamento domiciliare della durata di 5 giorni con vigilanza sulla comparsa di sintomi sospetti di covid19 e con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. Alla prima comparsa dei sintomi è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (test prescritto dal medico di famiglia).

AUTOSORVEGLIANZA

Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021)

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