Politica

Lombardia ancora in zona arancione, ma dal 26 zona gialla “rafforzata”

La Lombardia resta in zona arancione. Fino al 30 aprile la fascia a minor rischio, quella gialla, è stata infatti "sospesa" per volere del decreto del Governo.

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La Lombardia resta in zona arancione. “Dai dati che abbiamo potuto esaminare arrivati da Roma, la regione potrebbe già essere considerata ‘zona gialla’. Ad oggi però, come ben sapete, sono presenti dei limiti sul cambiamento delle fasce ma i numeri sono certamente positivi” ha commentato il governatore Attilio Fontana.

Nonostante l’Rt in calo e la pressione ospedaliera in diminuzione, le regole resteranno dunque  invariate anche per la prossima settimana. Per decisione del governo, infatti, la zona gialla, è stata momentaneamente “sospesa”. Se prima però si parlava del 30 aprile, oggi si affaccia all’orizzonte la possibilità di nuove aperture che, seppure graduali, restituirebbero un po’ di libertà dopo tanti mesi di restrizioni. La data chiave sarebbe il 26 aprile. 

La cabina di regia “anticipa al 26 di questo mese l’introduzione della zona gialla – ha detto Draghi – ma con un cambiamento rispetto al passato, nel senso che si dà precedenza all’attività all’aperto, anche la ristorazione a pranzo a cena e alle scuole tutte, che riaprono completamente in presenza nelle zone gialla e arancione, mentre in rosso vi sono modalità che suddividono in parte in presenza e in parte a distanza”.

Anche il governatore lombardo aveva annunciato la sua intenzione di tornare a una responsabile nuova normalità. A fargli eco anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, e la Conferenza delle Regioni, che hanno già posto nero su bianco la prima bozza contenente regole e protocolli da seguire in caso di allentamento delle misure restrittive.

“È arrivato il momento di programmare in tempi brevi un piano per le riaperture, seguendo il criterio della progressività e del buonsenso. Questo è il senso delle proposte che come Regioni abbiamo avanzato al Cts nazionale e al Governo. Sono dell’opinione che gradualmente, già dalla prossima settimana, si possano stabilire le procedure per le riaperture, dando a tutti la possibilità di riacquistare un po’ di libertà e soprattutto alle attività commerciali di programmare la ripresa del lavoro” ha commentato Fontana.
L’ordinanza del sinistro Speranza, circa la collocazione delle regioni nelle aree di rischio, giungerà nel tardo pomeriggio ed entrerà in vigore dal prossimo lunedì.
Ricapitoliamo in breve cosa comporta essere in zona arancione:

SPOSTAMENTI
Nella zona arancione è consentito spostarsi all’interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, nel rispetto delle specifiche restrizioni previste per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate. Gli spostamenti verso altri Comuni (e quindi anche quelli verso altre Regioni/Province autonome) sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È consentito il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione.
Resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”: dalle ore 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.

PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITÀ COMMERCIALI, RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE
In quest’area è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.
Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue: dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni; dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3).
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

SCUOLA
In questa zona, dal 7 al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza lo svolgimento: dei servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare comunque denominati e gestiti); dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia (materna); dell’attività scolastica e didattica della scuola primaria (elementari); dell’attività scolastica e didattica della scuola secondaria di primo grado (scuole medie).
Nello stesso periodo, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.) garantiscono l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca, mentre la restante parte si avvale della didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

ATTIVITÀ MOTORIA O SPORTIVA
Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.
È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.
È possibile praticare l’attività venatoria nel proprio Comune.

 

 

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