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Covid, Lombardia torna in zona arancione. Limiti e spostamenti

La Lombardia torna in zona arancione. In base al monitoraggio effettuato dalla Cabina di Regia la Lombardia, il Piemonte e le Marche sono costrette a nuove restrizioni.

attilio fontana

La Lombardia torna in zona arancione. In base al monitoraggio effettuato dalla Cabina di Regia la Lombardia, il Piemonte e le Marche sono costrette a nuove restrizioni. Il provvedimento è valido a partire da lunedì 1 marzo.

Secondo la Cabina “alla luce dell’aumentata circolazione di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità e del chiaro trend in aumento dell’incidenza su tutto il territorio italiano, sono necessarie ulteriori urgenti misure di mitigazione sul territorio nazionale e puntuali interventi di mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore diffusione per evitare un rapido sovraccarico dei servizi sanitari. E’ fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile“.

La Lombardia in questi giorni si trova ad affrontare l’impennata dei contagi nella bergamasca e nel bresciano che hanno portato il governatore Attilio Fontana ad emanare una nuova ordinanza per istituire la fascia “arancione rinforzata”.

Mi ha appena chiamato il ministro della Salute, Roberto Speranza, per comunicare che da lunedì prossimo, 1 marzo, la Lombardia sarà in fascia arancione. Prendiamo atto della decisione, ma è arrivato il momento che i tecnici e gli scienziati studino e poi ci dicano in modo chiaro e definito come superare questo stillicidio settimanale attraverso regole stabili e sicure. Le informazioni scientifiche ormai ci sono. I cittadini e le imprese devono essere garantiti nella vita quotidiana con un orizzonte più lungo della verifica settimanale. Hanno necessità di programmare e avere maggiori certezze. Il nuovo Governo può dare un importante segnale di discontinuità su questo tema e – sono certo – avrà al suo fianco le regioni”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

“Ogni settimana, da mesi – aggiunge il governatore – il venerdì, tutte le regioni e i cittadini del nostro Paese attendono il responso e l’Ordinanza del ministero della salute, in un inevitabile quadro di oscillazioni di aperture e chiusure per le attività non solo economiche”.

“Sono mesi che nell’ interlocuzione con il Governo – conclude Fontana – insisto su un punto: sappiamo molto bene quali sono i comportamenti non pericolosi e quelli compatibili con le diverse attività sociali ed economiche, a patto di seguire le regole che tutti ci siamo dati. Auspico quindi che si lavori su questo trovando un equilibro tra la necessità di garantire da un lato la sicurezza sanitaria e, dall’altro, la tenuta del sistema economico”.

Ma quali sono i limiti e quali sono gli spostamenti consentiti in questa area?

RISTORAZIONE – In quest’area è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.
Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
– dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
– dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25).
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

Possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche nelle zone arancioni e rosse.
Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tali servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.

SPOSTAMENTI – In area arancione, è consentito spostarsi all’interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate.
Gli spostamenti verso altri Comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”: dalle ore 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.

ATTIVITA’ CULTURALI – Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è sospeso, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.

SCUOLE – Didattica in presenza al 100% per le scuole dell’infanzia, le elementari e le medie. Negli Istituti superiori didattica in presenza alternata per minimo il 50% e fino al 75% degli alunni. Università aperte o chiuse su autonoma decisione dei rettori, in base all’andamento dell’epidemia.

ATTIVITÀ MOTORIA O SPORTIVA – È possibile praticare l’attività venatoria ma solo nell’ambito del proprio Comune.

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.
È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.

Lo svolgimento degli sport di contatto, definiti nell’apposito decreto del Ministro dello sport sono sospesi. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.
Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti e le attività individuate con il suddetto decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.

(articolo aggiornato alle ore 21.30)

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