Politica

Covid, Lombardia in zona rossa. Ecco cosa prevede l’ordinanza

La Lombardia è in zona rossa. Il provvedimento è valido a partire da oggi, domenica 17 gennaio. 

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La Lombardia è in zona rossa. Il provvedimento è valido a partire da oggi, domenica 17 gennaio. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato il 16 gennaio quattro nuove Ordinanze sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia (DM 30 aprile 2020), che si è riunita il 15 gennaio 2021.

Le Ordinanze collocano in area arancione le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d’Aosta e in area rossa le Regioni Lombardia, Sicilia e la Provincia Autonoma di Bolzano.

“Dopo il provvedimento del ministro Speranza, che ha deciso di collocare la Lombardia in ‘zona rossa’, la Regione – come preannunciato dal presidente Attilio Fontana – lunedì mattina presenterà ricorso al Tar contro il provvedimento, con richiesta di misura cautelare urgente”.

Il vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha invitato il ministro della Salute Speranza a sospendere con effetto immediato l’ordinanza: “Inoltre, chiedo al Ministro Speranza – spiega Moratti – la revisione dei criteri da parte dei tecnici ministeriali in quanto ci sono ben altre regioni con rischi superiori a quelli della Lombardia non collocate in zona rossa.”

SPOSTAMENTI

Sono vietati gli spostamenti da una regione all’altra, da un Comune all’altro e all’interno del proprio Comune, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che andranno giustificati esibendo una autodichiarazione. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita.

Dalle ore 5 alle ore 22 è consentito spostarsi una sola volta al giorno verso un’altra abitazione privata ubicata all’interno dello stesso comune, nel limite massimo di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi (oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi).

Chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti può spostarsi dalle 5.00 alle 22.00 entro i 30 km dai confini comunali. Sono esclusi in ogni caso gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

 

ATTIVITA’ COMMERCIALI, NEGOZI E SERVIZI DISPONIBILI

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita.

Rimangono aperti i punti vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabacchi ed edicole e le altre attività di vendita individuate nell’Allegato 23 del DPCM. I centri commerciali dovranno consentire l’accesso a tali attività, ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale.

Sono chiusi i mercati, fatta eccezione per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Sono inoltre sospese le attività inerenti ai servizi alla persona. Rimangono comunque aperti i barbieri, parrucchieri, servizi di lavanderia e le altre attività indicate nell’Allegato 24 del DCPM.

All’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

BAR E RISTORANTI

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.

L’asporto è consentito fino alle ore 18.00 per i bar (codici ATECO 56.3 e 47.25) e fino alle ore 22 per le altre attività, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni, salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona.

SCUOLE

Le lezioni si svolgono tramite didattica a distanza per tutti gli studenti delle scuole superiori.

È possibile svolgere attività in presenza soltanto se vi è la necessità di: utilizzare i laboratori,  mantenere una relazione educativa nei confronti di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.

Le attività didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e prime medie si svolgono in presenza. È obbligatorio utilizzare dispostivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

A partire da lunedì 18 gennaio 2021, a seguito dell’inserimento della Lombardia in “zona rossa”, le attività delle classi seconde e terze medie si svolgono attraverso la didattica a distanza.

Per gli alunni delle scuole seconde e terze medie è possibile svolgere attività in presenza soltanto se vi è la necessità di: utilizzare i laboratori, mantenere una relazione educativa nei confronti di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.

SPORT

Sono sospese le attività sportive, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi all’aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzate dagli enti di promozione sportiva, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale da CONI e CIP.

Restano chiuse palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche).

È consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro da ogni altra persona, fatti salvi i casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (salvo che per i soggetti esclusi da tale obbligo).

È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva all’aperto in forma individuale.

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