Economia

Consegna della busta paga, come è meglio fare? Risponde il dott. Pillera

Quando si consegna la busta paga al dipendente, come meglio agire? Firma per ricevuta o quietanza?

gianluca pillera consulente del lavoro monza e brianza

Continuano i nostri appuntamenti con il dott. Gianluca Pillera, professionista nella consulenza del lavoro. Dopo il primo articolo che ha trattato il tema dell’esonero contributivo previsto dal Decreto Agosto, oggi ci spiegherà come sia meglio fare a consegnare la busta paga al dipendete, in particolare per evitare contenziosi in futuro.

La collaborazione con il dott. Pillera, che è presente anche su Instagram (qui il suo profilo, ogni giorno sempre più seguito), ha come intento quello di informare e aggiornare i lettori di MBNews circa le problematiche del mondo del lavoro, sulle normative e quanto altro rendono questo settore non sempre di facile lettura. Fa piacere che lo stesso sia di Monza e terrà per il nostro giornale una rubrica quindicinale di aggiornamenti di lavoro.

Quando si consegna la busta paga al dipendente, come meglio agire? Firma per ricevuta o quietanza?

La sottoscrizione da parte del dipendente con la formula “per ricevuta” del prospetto paga non è sufficiente per ritenere effettivo il pagamento, potendo costituire prova solo dell’avvenuta consegna della busta paga e restando onerato, il datore di lavoro, in caso di contestazione della dimostrazione dell’evento.

Diversamente, laddove nel prospetto paga – contenente tutti gli elementi della retribuzione – vi sia una dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore, l’onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente.

Altresì, atteso che la predetta postilla non è assimilabile ad una clausola ex artt. 1341 e 1342, Cod. Civ., – con conseguente applicazione dell’art. 1370, Cod. Civ. – ove nel prospetto vi sia la dicitura “per ricevuta/quietanza” il lavoratore potrà annullare la parte della dicitura “per quietanza” – ove non corrispondente alla situazione di fatto .

Ciò assunto, posto che incombe sui datori di lavoro l’onere di consegnare i prospetti paga ai sensi degli artt. 1 e 3, Legge 5 gennaio 1953, n. 4, con l’ordinanza 3 dicembre 2020, n. 27749, gli Ermellini confermano che la sottoscrizione del prestatore d’opera con la formula per ricevuta non è sufficiente per ritenere delibato l’effettivo pagamento.

Consiglio: sarebbe utile per non avere problemi di vertenze future col dipendente, allegare sempre alla busta paga copia dell’avvenuto bonifico/copia assegno bancario, facendo sempre apporre firma al dipendente sotto la dicitura “per ricevuta e quietanza di avvenuto pagamento”.

L’occasione mi è gradita per augurare a tutti i lettori i miei più sinceri auguri di buone festività Natalizie, al prossimo articolo.

Per maggiori informazioni Dr. Gianluca Pillera Consulente del lavoro gl.pillera@studiopillera.com studio in Monza e Cavenago di Brianza.

 

 

 

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