Salute

Covid, cosa fare se si rientra dall’estero. Ecco il vademecum

Coronavirus, al rientro dall'estero è utile sapere che in primis i protocolli sanitari prevedono l'autoisolamento.

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Coronavirus, al rientro dall’estero è utile sapere che in primis i protocolli sanitari prevedono l’autoisolamento. Se non si avesse la possibilità di gestire la quarantena in sicurezza presso un’abitazione privata, l’ATS Brianza ha messo a disposizione un filo diretto attraverso la mail alberghi.covid@ats-brianza.it. Indicando tutti i dati di contatto e la data di rientro dall’estero si verrà ricontattati da un operatore che valuterà il caso al fine di un possibile inserimento gratuito in un albergo convenzionato.

Per chi arriva in Italia da:
Elenco A – Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano – Nessun obbligo

Elenco B (valido fino al 9 dicembre) – Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

Elenco B (valido dal 10 dicembre) – Stati e territori a basso rischio epidemiologico individuati tra gli Stati di cui all’elenco C con Ordinanza del Ministero della Salute. – Nessun obbligo

Elenco C (valido fino al 9 dicembre) – Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Romania, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo).

Elenco C (valido dal 10 dicembre) – Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo), Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

Per chi nei quattordici giorni antecedenti all’arrivo in Italia ha soggiornato o transitato in questi Stati o territori: obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio (per chi è domiciliato anche temporaneamente nelle Province di Monza e della Brianza e di Lecco ad ATS Brianza)

Fino al 9 dicembre 2020: obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone, secondo una delle seguenti modalità alternative tra loro:

attestazione di essersi sottoposti nelle 72 ore antecedenti all’ingresso in Italia al test con risultato negativo da presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli
al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile
entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento (per chi è domiciliato anche temporaneamente nelle Province di Monza e della Brianza e di Lecco è ATS Brianza). Il tampone può essere effettuato anche privatamente. In attesa di sottoporsi al test le persone sono sottoposte a isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora

Dal 10 dicembre 2020: obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli di attestazione di essersi sottoposti nelle 48 ore antecedenti all’ingresso in Italia ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo.

Chi proviene da questi Stati e arriva in Italia tra il 21 dicembre e il 6 gennaio 2021 e chi ha soggiornato/transitato in questi Stati in uno o più giorni compresi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio 2021 per motivi diversi dai seguenti: esigenze lavorative, assoluta urgenza,  esigenze di salute, esigenze di studio, rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza, ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati dell’Unione europea, area Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e loro familiari,  ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo o aventi il diritto di residenza e dei loro familiari, ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza di una persona anche non convivente con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva, ha obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio (per chi è domiciliato anche temporaneamente nelle Province di Monza e della Brianza e di Lecco ad ATS Brianza)
Obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di 14 giorni

Elenco D – Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia Uruguay; ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico individuati tra gli Stati di cui all’elenco E con Ordinanza del Ministero della Salute obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio (per chi è domiciliato anche temporaneamente nelle Province di Monza e della Brianza e di Lecco è competente ATS Brianza). Obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di 14 giorni

Elenco E – Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.

Limitazione degli spostamenti: Gli spostamenti dall’Italia verso i Paesi dell’elenco E e l’ingresso in Italia per coloro che provengono da questi Paesi o che vi hanno soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti sono consentiti per: esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute, esigenze di studio, rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza, ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati dell’Unione europea, area Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e loro familiari, ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo o aventi il diritto di residenza e dei loro familiari, ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza di una persona anche non convivente con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva. Obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio (per chi è domiciliato anche temporaneamente nelle Province di Monza e della Brianza e di Lecco è competente ATS Brianza)
Obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di 14 giorni

Esenzioni dall’obbligo di isolamento fiduciario (elenco C, D, E) o dall’obbligo di attestazione di essersi sottoposti nelle 48 ore antecedenti all’ingresso in Italia ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo (elenco C): equipaggio dei mezzi di trasporto; personale viaggiante; movimenti da e per Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano;  ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria; ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della Salute e con l’obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza; chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore; cittadini e residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più stati e territori di cui all’elenco C; personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie; lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro alla propria residenza, abitazione o dimora; personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore; funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni; alunni e studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana; agli ingressi mediante voli “covid-tested” conformemente all’Ordinanza del Ministero della Salute 23/11/2020 e successive modificazioni.

Per tutti: in caso di insorgenza di sintomi COVID -19 obbligo di segnalare tale situazione con tempestività al Dipartimento di Prevenzione e al proprio medico e di sottoporsi ad isolamento.

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