Economia

Esonero contributivo Decreto Agosto: come fare domanda. Risponde l’esperto

C'è tempo fino al 31 dicembre 2020. Ecco chi ne ha diritto e come fare per assumere con gli sgravi fiscali previsti dal Decreto Agosto.

gianluca pillera consulente del lavoro monza e brianza

In questo periodo, in cui, ogni giorno esce una nuova norma, il mondo del lavoro, le aziende e gli imprenditori sono sopraffatti da leggi che minano le loro certezze nella gestione del personale dipendente. Con oggi inizia una collaborazione con chi ci può aiutare a districarci in questo ingorgo di normative: il Dr. Gianluca Pillera ha creato un profilo Instagram @ilconsulente_del_lavoro, ogni giorno sempre più seguito, che quotidianamente, insieme ad altri colleghi, aggiorna tutti gli utenti su problematiche di lavoro, informando sulle normative, aiutandoci a capire la cassa integrazione, gli sgravi per le assunzioni, dando dei consigli alle aziende su come risparmiare. Fa piacere che lo stesso sia di Monza e terrà per il nostro giornale una rubrica quindicinale di aggiornamenti di lavoro.

Come primo argomento, in barba al periodo di difficoltà generale delle nostre aziende e come auspicio per una futura e imminente ripresa, parliamo di incentivi per l’assunzione a tempo indeterminato, 6 e 7 D.lgs. 104/2020 (Decreto Agosto):

  • Datori di lavoro interessati: possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.

Lavoratori interessati: L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine), instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i casi di regime di part-time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato (di qualsiasi tipologia) e di lavoro domestico.

L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di:

rapporto a tempo parziale, fermo restando che, in tali ipotesi, la misura della soglia massima di esonero è ridotto sulla base della durata dello specifico orario di lavoro;

rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;

assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato.

Misura e durata: L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato.

Per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, invece, la durata dell’incentivo è tre mensilità.

Non rientrano tra le figure incentivabili i contratti a chiamata o di lavoro intermittente anche stipulati a tempo indeterminato: La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Condizioni: Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato al possesso del DURC, ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione, ossia:

 i lavoratori non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro;

 assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

 rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Per maggiori informazioni Dr. Gianluca Pillera Consulente del Lavoro gl.pillera@studiopillera.com studio in Monza e Cavenago di Brianza.

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