Economia

Congedo e lavoro agile, Cgil MB: “Più possibilità, ma il 31 dicembre è scadenza vicina”

Le nuove disposizioni normative vanno incontro alle esigenze dei genitori di studenti in didattica a distanza o in quarantena. Permangono, però, secondo il sindacato, alcuni punti critici.

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Avete dei figli piccoli o appena adolescenti che in questo periodo non stanno andando a scuola a causa del Covid? State cercando di capire come conciliare vita familiare e lavoro in questo periodo così segnato dalla pandemia? Come probabilmente saprete, i diversi Dpcm e i Decreti legge che in questi ultimi mesi si sono susseguiti, compresi il n.137 del 28 ottobre 2020 e il n.149 del 9 novembre 2020, si sono occupati anche di congedo parentale e lavoro agile.

Certo, sapere che esistono queste norme, non è detto basti a capire davvero cosa sia possibile fare e come. Proviamo, allora, a chiarire i punti essenziali dell’attuale normativa e dei cambiamenti che ci sono stati su queste tematiche, anche rispetto a quanto era stato stabilito con il Decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 e il n.111 dell’8 settembre 2020.

CONGEDO STRAORDINARIO

L’art. 13 del D.L. del 9 novembre 2020 n. 149 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” è dedicato al congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado.

Per le aree del territorio nazionale che sono state individuate ad alto rischio di contagio, come è la Lombardia, in cui vige la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, viene concesso ai genitori di alunni sospesi dall’attività scolastica in presenza di fruire di un congedo, alternativamente, per l’intera durata della sospensione didattica in presenza.

Questa disposizione, che vale anche per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, scatta quando ai genitori non sia possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.

Durante il periodo di congedo, che non è coperto da contribuzione figurativa, al genitore lavoratore spetta un’indennità pari al 50% della retribuzione.

L’art. 22 del D.L. N. 137 del 28 ottobre 2020 si occupa, invece, del caso in cui si sia genitori di figli conviventi posti in quarantena obbligatoria. Sempre quando non sia possibile la prestazione lavorativa in modalità agile, il congedo può essere usufruito dai genitori, lavoratori dipendenti, alternativamente, per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio minore di anni quattordici.

Lo stesso principio vale quando sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici.

In entrambi i casi è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione con diritto alla copertura figurativa. Se, invece, i figli abbiano un’età compresa fra i 14 e i 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro, ma senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento della contribuzione figurativa. Nel periodo di fruizione del congedo, è vietato il licenziamento e si applica il diritto alla conservazione del posto.

LAVORO AGILE

Lo stesso art. 22 del D.L. N. 137 del 28 ottobre 2020 conferma la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente minore di anni sedici, disposta dalla Asl competente per territorio non più solo per il contagio verificatosi nel plesso scolastico, ma anche in ambienti sportivi o dove si svolgono lezioni di musica o linguistiche. Questa pluralità di luoghi relativa al contagio vale anche per il congedo straordinario.

Il lavoro in modalità agile è consentito anche nel caso in cui sia stata stabilita la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici. I benefici previsti dal decreto legge sul lavoro agile e il congedo straordinario sono riconosciuti per periodi compresi entro il 31 dicembre 2020 e solo qualora uno dei genitori non svolga anche ad altro titolo l’attività lavorativa in modalità agile o comunque non svolga alcuna attività lavorativa.

LA POSIZIONE DEL SINDACATO

“Le ultime disposizioni ampliano la possibilità di fruire dei due istituti già disciplinati con il primo decreto del settembre 2020 a sostegno delle famiglie in questo difficile periodo di pandemia, cioè il lavoro agile e il congedo – spiega Giovanna Piccoli (nella foto in alto), Responsabile dell’Ufficio vertenze della Cgil MB – ai casi inizialmente previsti di utilizzo del congedo per quarantena dei figli, ad esempio, si è aggiunta anche l’ipotesi della sospensione dell’attività didattica in presenza con un distinguo, però, legato all’età dei figli”. Restano, però, anche dopo le ultime disposizioni normative, alcuni punti critici irrisolti sulle due delicate tematiche.

“La norma, purtroppo, non corregge il limite consistente nella definizione degli ambiti entro i quali  il contagio si può verificare ai fini del possibile utilizzo del lavoro agile o del congedo in quanto l’esigenza di assistere i propri figli per questa circostanza prescinde dal luogo dove il contagio può essersi verificato – continua Piccoli – inoltre il termine entro il quale queste misure possono essere utilizzate dai genitori resta fissato al 31 dicembre 2020. Questo nonostante vi sia ancora molta incertezza sull’andamento dell’epidemia e sulle conseguenze che questa potrà produrre ancora sia nell’ambito delle attività scolastiche che nel possibile contagio che, molto presumibilmente, non terminerà il 31 dicembre di quest’anno”.

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