Politica

Nuova ordinanza in Lombardia: scatta il coprifuoco dalle 23 alle 5 e autocertificazioni

Il governatore Attilio Fontana e il Ministro Speranza hanno firmato l'ordinanza sulle nuove restrizioni previste in tutta la Regione.

attilio fontana mascherina

Coprifuoco in tutta la Lombardia da giovedì 22 ottobre. Dissipati i dubbi del leader della Lega, Matteo Salvini, il governatore Attilio Fontana e il Ministro Speranza hanno firmato un’ordinanza congiunta che inasprisce le misure per la limitazione del contagio da COVID-19 in tutta la regione.

Il documento, sottoposto anche ad Anci e ai sindaci dei 12 capoluoghi di provincia, prevede che dalle 23 alle 5 del mattino successivo ci si possa spostare solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e urgenza, e motivi di salute.  E’ in ogni caso permesso il rientro a casa.

La decisione è scattata sulla base del quotidiano monitoraggio dei casi COVID-19 e dei relativi ricoveri, infatti, si evidenzia dall’inizio di ottobre 2020 una crescita continua a livello regionale dei contagi, pur in presenza di un significativo incremento delle capacità di testing, con valori RT per ricovero ospedaliero calcolato dall’ISS per la settimana 5-11 ottobre 2020 pari a 1.68 e che per la settimana 12- 18 ottobre 2020 si stima un dato in aumento.

E con la nuova ordinanza arriverà anche una nuova autocertificazione, mentre le sanzioni saranno quelle previste dal decreto dello scorso 25 marzo.

Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 22 ottobre 2020 e sono efficaci fino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020.

La seconda ordinanza dispone ulteriori misure restrittive di cui alcune correlate all’adozione della suddetta Ordinanza e porta la firma del governatore Attilio Fontana d’intesa con i sindaci di Bergamo Giorgio Gori; di Brescia, Emilio Del Bono; di Como Mario Landriscina;  di Cremona Gianluca Galimberti; di Lodi Sara Casanova; di Lecco Mauro Gattinoni; di Mantova Mattia Palazzi; di Milano Giuseppe Sala; di Monza Dario Allevi; di Pavia Fabrizio Fracassi; di Varese Davide Galimberti; di Sondrio Marco Scaramellini, con il presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra e con il presidente di Unione Provincie Lombarde Vittorio Poma.

Nell’Ordinanza è previsto che ‘I gestori e gli organizzatori delle attività economiche e sociali programmano le medesime al fine di garantire il rispetto da parte del pubblico, dei clienti ed utenti di quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020′.

L’Ordinanza in sintesi dispone: limitazioni alle aperture delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nei fine settimana, misure per prevenire l’affollamento all’interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali al dettaglio, divieto di svolgimento delle fiere di comunità e delle sagre.

In relazione all’Ordinanza già in vigore dal 16 ottobre, è stato inoltre deciso che: per lo sport di contatto dilettantistico restano sospese gare e competizioni locali, provinciali e regionali. Possono, invece, essere svolti gli allenamenti in forma individuale a condizione che siano osservate le misure di prevenzione dal contagio. Le scuole secondarie di secondo grado devono realizzare dal 26 ottobre le proprie attività in modo da assicurare il pieno svolgimento della didattica a distanza per lezioni mediante la didattica a distanza. Sono altresì previste una serie di misure anti-assembramento.

DETTAGLI SULL’ORDINANZA FIRMATA DAL GOVERNATORE FONTANA E DI TUTTI I SINDACI

I gestori e gli organizzatori delle attività economiche e sociali programmano le medesime al fine di garantire il rispetto da parte del pubblico, dei clienti ed utenti di quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020.

Limitazioni alle aperture delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nei fine settimana.

Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alla vendita di generi alimentari, nonché alle farmacie e parafarmacie e altre categorie merceologiche.

Misure per prevenire l’affollamento all’interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali al dettagliO. È fatto obbligo sia per gli esercizi commerciali al dettaglio che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Tali esercizi devono adottare regole di accesso, in base alle caratteristiche dei locali, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. In particolare, le medie e grandi strutture di vendita devono garantire quanto previsto al periodo precedente, dando priorità, ove possibile, a modalità (app, internet etc.) di prenotazione dell’accesso all’esercizio.

Divieto di svolgimento delle fiere di comunità e delle sagre

Le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 23.00, con consumo al tavolo, e con un massimo per tavolo di sei persone (in tale numero non sono computati conviventi e congiunti), e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo. Con la chiusura dei pubblici esercizi all’ora stabilita deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 23.00, la ristorazione con asporto o con modalità drive-through, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Sono chiusi dalle 18.00 alle 5.00 i distributori automatici cosiddetti ‘h24’ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte, suoi derivati e acqua. I divieti di cui ai precedenti punti non si applicano agli agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti sulla rete autostradale, sulle tangenziali e negli aeroporti.

E’ vietata dalle 18.00 alle 5.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree aperte al pubblico. E’ sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.

 

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