Casa di cura: “Niente retta se le cure sanitarie prevalgono su quelle assistenziali”

Un’importante sentenza arriva dal Tribunale di Monza: assolto dal pagamento della retta della casa di riposo un nipote, perché per l’anziana signora ricoverata le cure sanitarie erano prevalenti rispetto a quelle assistenziali.
Importante sentenza emanata dal Tribunale di Monza: la n.1824 del 19 luglio di quest’anno, ha dato ragione ad un’anziana, ricoverata in una RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) a causa di diverse patologie cronico degenerative, e al nipote, entrambi del territorio brianzolo. Revocato il decreto ingiuntivo a carico del nipote, relativo alla retta della casa di cura, “perché le cure sanitarie per la signora sono prevalenti su quelle assistenziali”.
Opposizione accolta dal Tribunale di Monza
I fatti risalgono alla primavera del 2015 quando il nipote della signora, a seguito del ricovero dell’anziana presso la RSA privata convenzionata con il SSR (Sistema Sanitario Regionale), si era rifiutato di pagare la retta, decidendo di recedere dall’impegno di pagamento contenuto nel contratto. La RSA, pertanto, aveva inviato al nipote un decreto ingiuntivo, intimando il pagamento della fatture arretrate e non saldate per un importo di 7.400,00 euro. A quel punto il nipote ha deciso di rivolgersi al proprio legale e di presentare opposizione alla richiesta di pagamento. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Monza.
“I motivi del rifiuto del pagamento – spiega l’Avv. Martino Bianchi, legale del nipote e membro dell’Associazione di Consumatori Noi per Voi – sono legittimati dall’attuale normativa nazionale la quale prevede che il costo della retta di ricovero in RSA – pubblica o privata convenzionata con il SSR – sia interamente a carico del SSR e non possa ricadere sul cittadino qualora le cure sanitarie erogate in RSA siano prevalenti su quelle assistenziali o connesse con queste ultime, così come accade nell’ipotesi di cure erogate in RSA ad anziani affetti da patologie cronico degenerative”.
In pratica, consentire alla RSA di farsi pagare la retta per “prestazioni sociosanitarie” laddove la componente sanitaria è prevalente su quella assistenziale o connessa a quest’ultima, sarebbe come consentire a un Ospedale Pubblico di pretendere il pagamento del costo della degenza da parte del paziente malato o ricoverato. Per tali motivi il giudice ha recepito le motivazioni del nipote in quanto, “le prestazioni di cui ha usufruito la Signora … – si legge nella sentenza – non fossero da addebitarsi a quest’ultima, bensì al SSN, avendo le stesse carattere prevalentemente sanitario e non esclusivamente socio assistenziale”.
Ripristino del diritto alla salute
Una sentenza di grande interesse e per certi aspetti rivoluzionaria che ripristina l’esercizio del diritto alla salute e che chiarisce, in caso di ricovero in RSA, quali carichi devono addebitarsi alle famiglie e quali agli enti pubblici. “Un’importante sentenza che insieme ad altre, come quella della Corte d’Appello di Milano (sentenza n. 1377 pubblicata in data 27 marzo 2019) offre preziose indicazioni e linee guida sulle vertenze fra RSA e parenti degli anziani ricoverati per il pagamento delle rette”, conclude l’Avv. Bianchi.
Foto di repertorio MBNews