Inquinamento atmosferico, anche in Brianza scattano i provvedimenti

Come già annunciato a Monza, e in altri comuni della Lombardia, dal 1° ottobre 2018 sono entrate in vigore le misure regionali per migliorare la qualità dell’aria.
Allerta smog: la guardia resta alta. Come già annunciato a Monza, e in altri comuni della Lombardia, dal 1° ottobre 2018 sono entrate in vigore le misure regionali per migliorare la qualità dell’aria.
Quest’anno le limitazioni permanenti si estendono anche ai veicoli diesel euro 3 e ad alcuni generatori di calore a biomassa legnosa.
Alle misure permanenti si aggiungono quelle temporanee, a livello locale, al verificarsi di episodi di accumulo di PM10 in atmosfera.
Nello specifico, a seguito delle nuove disposizioni introdotte con l’aggiornamento del PRIA 2018 (d.G.R. n. 449/18) sono estese a tutto l’anno le limitazioni permanenti per gli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel e Euro 1 e 2 diesel. Pertanto le limitazioni per queste tipologie di veicoli sono in vigore: dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30; permanentemente tutto l’anno, a partire dal 1 ottobre 2018.
Sono poi modificate le limitazioni permanenti per gli autoveicoli Euro 3 diesel. In particolare le limitazioni per queste tipologie di veicoli sono in vigore: dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30; dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, a partire dal 1 ottobre 2018.
Per i motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 vige il divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale (tutto l’anno, 24 ore su 24). Le limitazioni per motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1 sono in vigore: dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30; dal 1 ottobre fino al 31 marzo di ogni anno.
Sono esclusi dal fermo della circolazione: i veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri; i veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione (solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas); i veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa; i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del D.lgs. n. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale; i veicoli classificati come macchine agricole; i motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1; i veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale (veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale, veicoli di pronto soccorso sanitario, scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL); veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso; autovetture targate CD e CC).
Sono altresì derogati dal fermo della circolazione: i veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza; i veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa; i veicoli degli operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa; i veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale; i veicoli blindati destinati al trasporto valori; i veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro; i veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica; i veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro; i veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; i veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling); i veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento del le patenti C, CE, D, DE ; i veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.
La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione può essere disposta da Regione Lombardia per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale – quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.
I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale.
La sanzione prevista per l’inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da € 75,00 a € 450,00.
I Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.