Economia

Decreto dignità, Cgil Mb: “Riforma positiva, ma insufficiente e non organica”

Il sindacato di via Premuda vede luci ed ombre sulle tematiche principali del provvedimento in discussione in Parlamento: contratto a termine, contratto di somministrazione e indennità di licenziamento.

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Ha appena incominciato, tra polemiche e centinaia di emendamenti, il suo percorso per il via libera in Parlamento. Il Decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018, meglio conosciuto come Decreto per la dignità dei lavoratori e delle imprese, è al centro del dibattito politico in questi caldi giorni di piena estate. Il provvedimento, entrato in vigore il 14 luglio 2018 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, infatti, presenta una serie di misure che hanno l’obiettivo di incidere su aspetti fondamentali del mercato del lavoro. Dai contratti a termine a quelli di  somministrazione fino ai licenziamenti ingiustificati.

Tematiche su cui la disputa è ancora aperta. La Cgil, che su questi argomenti batte il tasto da tempo, ha un giudizio interlocutorio sul Decreto dignità. Che, per il sindacato, smuove le acque, ma mantiene anche molte ombre. “Si tratta di un provvedimento che,  nonostante i suoi limiti, può essere  considerato positivo  – afferma Giovanna Piccoli, responsabile dell’Ufficio vertenze della Cgil Monza e Brianza (foto in basso) – anni di produzione legislativa, a partire dalla legge Fornero fino ad arrivare al Jobs Act, hanno scardinato i principi basilari del diritto del lavoro,  come l’abrogazione delle causali nel contratto a termine e la sostanziale abrogazione della reintegrazione nel caso di licenziamento illegittimo”.

Contratto a tempo determinato – E’ uno dei punti centrali del Decreto dignità. Viene ridotta la durata  complessiva  passando da 36 mesi a 24 mesi. Per  i primi 12 mesi il contratto può essere stipulato senza causale. Dopo i 12 mesi e in caso di rinnovo o proroga devono sussistere le seguenti condizioni: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

I contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza di causali. Vengono ridotte le proroghe  da 5 a 4, mentre restano invariati i termini per i rinnovi. Quelli per  l’impugnazione del contratto salgono da 120 a 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto.

“Le modifiche introdotte per il contratto a tempo determinato ricalcano, in parte, quelle introdotte nel 2012 dalla legge Fornero, che aveva appunto previsto l’acausalità del contratto a termine per i primi 12 mesi, con esclusione della proroga dopo i 12 mesi di contratto – spiega Piccoli – gli effetti della totale liberalizzazione del contratto a termine, portata a compimento con il Jobs Act, che, unitamente al contratto a tutele crescenti, si proponeva  l’obiettivo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro, ha, di fatto, determinato  un aumento della precarietà – continua – terminati gli effetti degli esoneri contributivi per le nuove assunzioni di lavoro a tempo indeterminato, infatti, la maggior parte delle assunzioni, effettuate in questi ultimi anni, ha riguardato i contratti a termine, ormai quasi tre milioni. Gli ultimi dati stimano in aumento l’occupazione, ma si tratta  di lavoro povero e precario”.

Contratto di somministrazione – Il Decreto dignità, per quanto concerne la durata complessiva, estende a questa forma di contratto l’applicazione della disciplina del contratto a termine e mantiene l’esclusione delle disposizioni sui limiti percentuali per le assunzioni con contratto a termine di somministrazione, sulle proroghe e rinnovi e diritto di precedenza.

“La norma così concepita non elimina la possibilità di assumere in somministrazione a piacimento lavoratori a termine – sostiene la responsabile dell’Ufficio vertenze della Cgil Mb – mentre nel rapporto tra lavoratore e agenzia di somministrazione l’introduzione della causale dopo i primi 12 mesi  è alquanto paradossale per le ipotesi legate alle esigenze connesse ad incrementi temporanei dell’attività ordinaria, che costituisce l’ambito di attività  delle agenzie di somministrazione”.

Indennità di licenziamento ingiustificato –  Nei giorni scorsi la misura, che, nell’ipotesi di offerta di conciliazione da parte del datore di lavoro entro 60 giorni dall’impugnazione del licenziamento, è sempre fissata in massimo 18 mensilità, è stata anche oggetto di un aspro scontro tra Luigi Di Maio, Ministro del Lavoro e dello Sviluppo, vicepremier e capo politico del Movimento 5 Stelle e Maurizio Martina, segretario del Partito Democratico. In particolare per l’innalzamento dell’indennità, previsto dal Decreto dignità, di 2 mensilità sul minimo, da 4 a 6 mensilità di indennizzo, e da 24 a 36 sul massimo.

“Non risolve i problemi già oggetto di forti critiche da parte della Cgil, cioè l’eliminazione della reintegra come sanzione per il licenziamento illegittimo sostituita da un indennizzo determinato in base all’anzianità di servizio e l’impossibilità per il giudice di  decidere la proporzionalità della sanzione espulsiva – afferma Piccoli – inoltre, posto che il contratto a tutele crescenti si applica agli assunti a decorrere dal 7 marzo 2015, il costo maggiore del licenziamento illegittimo si avrebbe al raggiungimento dei 12 anni di anzianità, cioè dopo il marzo del 2027”.

Per tutti questi motivi, i dubbi del sindacato sul Decreto dignità sono molto forti. “E’ una riforma insufficiente che manca di organicità per l’obiettivo che intende perseguire, cioè ridare dignità al lavoro e ai lavoratori – è il giudizio complessivo della responsabile dell’Ufficio vertenze della Cgil Mb – tanto più se il Governo dovesse effettivamente reintrodurre i voucher in agricoltura e nel turismo, riproducendo quel grave fenomeno di lavoro privo di diritti e tutele che aveva già formato oggetto di referendum abrogativo da parte della Cgil.  Criticabile è poi la disposizione riguardante l’applicazione delle nuove norme sul contratto a termine e somministrazione anche ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto – continua – previsione che creerà non pochi problemi applicativi soprattutto a discapito dei lavoratori”.

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