Versare in ritardo il mantenimento per i figli non è più reato, se…

17 maggio 2017 | 00:01
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Versare in ritardo il mantenimento per i figli non è più reato, se…

Lo ha confermato la Corte di Appello di Palermo in una recentissima pronuncia, richiamando un orientamento della Cassazione

Immaginiamo Angela e Claudio, coppia separata con due figli di 5 e 8 anni. Nel giudizio per la separazione dei coniugi il Giudice stabilisce che il padre debba versare a titolo di contributo al mantenimento la somma € 500,00 mensili in favore dei figli.

Così, nei mesi successivi, Claudio effettivamente provvede a corrispondere l’assegno ma, in qualche sporadica occasione, vi provvede con ritardo. Angela, non essendo in grado di sopperire da sola ai bisogni delle figlie, sporge formale querela nei confronti dell’ex marito per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c. 2 c.p. Va precisato che l’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, la cui violazione integra il reato sopra citato, grava su entrambi i genitori e permane indipendentemente dalle vicissitudini dei rapporti coniugali, né l’assolvimento dell’obbligo da parte di un genitore, o da parte di altri congiunti, esenta l’altro. Nella nozione penalistica di “mezzi di sussistenza” – diversa dalla più estesa nozione civilistica di mantenimento – sono ricompresi non solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (come vitto e alloggio) ma anche quegli strumenti che consentano, in rapporto alle capacità economiche del soggetto obbligato, il soddisfacimento di altre esigenze di vita quotidiana (vestiario, libri di istruzione, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione essenziali). L’adempimento di tale obbligo previsto dalla norma non può che concretizzarsi con la messa a disposizione – continuativa, regolare e certa, che non lasci pause o inadeguatezze, dei mezzi economici.

Tuttavia, la giurisprudenza ha più volte statuito che qualora l’obbligo sia adempiuto saltuariamente o con brevi ritardi e sia plausibilmente collegato al tipo di lavoro svolto dal soggetto obbligato (es. cameriere contratto a tempo), costituisce un inadempimento rilevante per il diritto civile, ma non integra la fattispecie delittuosa, atteso che sarà in questi casi da escludere il dolo richiesto dalla norma, ovvero la configurazione di quella consapevole e volontaria sottrazione agli obblighi di somministrazione dei mezzi di sussistenza.

La Corte di Appello di Palermo, con una recentissima pronuncia ha confermato la sentenza di assoluzione emessa in primo grado nei confronti di un imputato che aveva corrisposto con qualche ritardo gli importi dovuti a titolo di contribuzione per il mantenimento della moglie e delle due figlie minori, richiamando un orientamento della Corte di Cassazione “Solamente qualora non venga corrisposta alcuna somma, o vengano versate somme irrisorie, è evidente che l’obbligato non sovviene alle necessità più elementari degli aventi diritto agli alimenti e, quindi, commette violazione degli obblighi di assistenza familiare” (Sent. n. 132/2017). Torniamo al nostro caso: non dimentichiamo che risulta pacifico il versamento da parte di Claudio di quanto stabilito dell’autorità civile, sebbene con qualche ritardo! Quale potrebbe essere l’esito del processo instaurato in seguito alla querela della ex moglie? Alla luce della sentenza sopra riportata, in astratto, l’assoluzione dell’imputato.

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