Occupa posto disabili: non solo questione di inciviltà, ma condannato a 4 mesi

Se a qualcuno sembra una “cosa da nulla”, per la Cassazione non lo è affatto e per questo condanna a 4 mesi di reclusione un uomo che aveva parcheggiato in un posto assegnato a una disabile.

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Premura, sbadataggine, chi più ne ha più ne metta ma sono scuse che non valgono a discolpare chi effettua abusivamente un parcheggio in un posto riservato a  un determinato utente disabile. Non più, dunque, solo una infrazione del Codice della Strada ma un vero e proprio reato: quello di violenza privata ex art. 610 c.p.

Questa è la decisione emessa dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17794/2017, con la quale viene stabilito che occupare un parcheggio assegnato ad una determinata persona per ragioni legate al suo stato di salute, equivale ad impedire a quel cittadino di parcheggiare nello spazio dove solo a lui è riservato il diritto di lasciare il proprio mezzo. Quanto basta ad integrare la condotta riconducibile alla fattispecie penale di violenza privata, che si identifica nel privare con violenza o minaccia l’offeso della sua libertà di determinazione e azione.

Il concetto di violenza richiamato dalla norma è ampio, ben potendo consistere in qualsiasi mezzo purché idoneo ad esercitare in modo coercitivo pressioni sulla volontà altrui al punto da costringere a fare, tollerare od omettere qualcosa. Di conseguenza, per restare in tema, integra la fattispecie di cui sopra parcheggiare intenzionalmente un’autovettura in modo tale da impedire a un’altra automobile di spostarsi per accedere alla pubblica via, rifiutandosi per giunta di liberare l’accesso. O ancora, è reato la condotta di posizionare la propria auto all’imbocco dell’unica via di uscita al fine di precludere la libertà di transito della persona offesa. Si fa presente al proposito che per la Cassazione, la presenza di una alternativa di transito non rende penalmente irrilevante una simile condotta di costrizione. Quanto al concetto di minaccia, questa può concretizzarsi in qualsiasi comportamento idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, così da coartare la libertà di determinazione e azione del soggetto passivo.

Qualche esempio: posizionarsi fisicamente con la propria autovettura dietro a quella della vittima con chiaro atteggiamento minatorio, impedendo qualsiasi movimento in macchina, oppure, effettuare manovre di guida estremamente pericolose ed aggressive e costringere così un’altra vettura ad arrestare la marcia sul ciglio della strada.

Ritornando ora al fatto oggetto di recente sentenza, si tratta della prima pronuncia della Cassazione che riconosce il reato di violenza privata in luogo della solita multa. Non resta che sperare possa essere da esempio ai cittadini.

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