Furto in palestra: il reato è aggravato. Lo ha stabilito la Cassazione

Rubare nello spogliatoio di una palestra integra l’ipotesi aggravata di furto in abitazione ex art. 624 bis c.p.

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 C’è un dibattito interpretativo molto acceso attorno alla nozione di “privata dimora” dalla quale dipende il ricondursi della fattispecie di furto tra l’ipotesi “semplice” ex art. 624 e l’ipotesi aggravata di cui al successivo 624 bis c.p. Mentre le Sezioni Unite esaminano la questione, la Corte di Cassazione con sentenza di poche settimane fa conferma la condanna per il reato di tentato furto in abitazione ex art. 624 bis nei confronti di un soggetto che aveva cercato di rubare in una palestra, dagli zaini riposti nello spogliatoio, oggetti di vario genere. La Suprema Corte ha così ritenuto che con la nozione di “privata dimora”, a cui può essere ricondotta la palestra, si debba intendere qualsiasi luogo non pubblico in cui una persona, in modo permanente o transitorio, trattenga attività lavorativa o compia atti di vita privata (Cass. Pen. IV sez. n. 18089 del 10.04.2017). Una precisazione: gli atti di vita privata della persona offesa non sono necessariamente coincidenti con quelli propriamente domestici o familiari, ma identificabili anche con attività produttiva, professionale, culturale e politicanon occasionale. Dunque, posto che la nozione in questione è più ampia di quella di “abitazione”, andranno ritenuti “luoghi in tutto o in parte destinati a privata dimora”, tra gli altri, studi professionali, stabilimenti industriali ed esercizi commerciali.

Qualche esempio: è stata confermata la responsabilità dell’imputato per il reato di tentato furto in abitazione per essersi introdotto in un’agenzia assicurativa ed aver sottratto il portafoglio dalla giacca di un dipendente che, accortosi di ciò che stava accadendo, riusciva a farsi restituire l’oggetto; si è ritenuto integrato il delitto di furto in abitazione nella condotta di un soggetto che aveva sottratto denaro dal cestino delle offerte custodito in sagrestia; è stata ravvisata l’ipotesi aggravata di furto in abitazione nella condotta dell’agente che aveva sottratto materiale all’interno di un cantiere edile. Anche il furto perpetrato all’interno di un ristorante, di un bar o di una farmacia è chiaramente qualificabile come furto in privata dimora ex art. 624 bis. Invece, in tema di furto avvenuto in locale commerciale durante l’orario di chiusura notturno, secondo un orientamento non sembra applicabile l’ipotesi aggravata perché, non essendo concretamente prefigurata la presenza di persone intente alle attività sopra richiamate al momento del fatto, di conseguenza il locale non potrebbe essere ritenuto luogo di privata dimora. Tuttavia, sul punto vi è da tempo un contrasto giurisprudenziale in merito al quale si è reso indispensabile l’intervento delle Sezioni Unite, anche al fine di individuare un concetto unitario di “luogo di privata dimora” che sia unificante per tutte le fattispecie che lo evocano.

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