La responsabilità solidale negli appalti: il referendum della Cgil

Nell’ipotesi di legittimo ricorso ai contratti di appalto e subappalto il principale strumento di tutela delle posizioni creditorie dei lavoratori è costituito dalla responsabilità solidale.

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Nell’ipotesi di legittimo ricorso ai contratti di appalto e subappalto il principale strumento di tutela delle posizioni creditorie dei lavoratori è costituito dalla responsabilità solidale nei confronti dei lavoratori tra il formale datore di lavoro (appaltatore o subappaltatore) e gli altri soggetti (committenti e subcommittenti) che indirettamente si avvalgono della prestazione di tali lavoratori.

Ciò comporta che il lavoratore, dipendente dell’appaltatore, al quale non vengono pagate le retribuzioni maturate nel periodo in cui ha lavorato nell’appalto, può agire per il recupero sia verso l’appaltatore sia verso il committente. In questo modo viene ridotto il rischio che i crediti del lavoratore rimangano insoddisfatti o che ci voglia più tempo per recuperarli.

Per meglio comprendere la proposta referendaria della CGIL in materia di responsabilità solidale negli appalti, è utile ripercorrere il quadro normativo di riferimento succedutosi negli anni.

Il  D.Lgs. 276/2003, art. 29, ha introdotto una nuova disciplina in tema di appalto. Con la sua entrata in vigore  la disciplina giuslavoristica degli appalti è stata oggetto di ripetuti interventi di riforma e di adeguamento.

L’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 nella versione originaria, stabiliva che «in caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti».

La norma disciplinava l’appalto di servizi lasciando inalterata la disciplina degli appalti per i lavoratori impiegati negli appalti di opere i quali potevano avvalersi esclusivamente delle tutela generale prevista dall’art. 1676 c.c., diversa dal regime di responsabilità solidale.

A seguito di numerosi rilievi critici circa la formulazione originaria dell’art. 29, c. 2, del D.Lgs. 276/2003, sono stati introdotti dei correttivi con l’art. 6 del D.Lgs. 251 del 2004  che hanno esteso anche all’appalto di opere l’obbligazione solidale in capo al committente  «salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative», «il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti».

L’art.1, comma 911 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) ha riformulato l’art. 29, comma 2 del d.lgs.276/2003, disponendo che «in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti».

Con questa norma si è attuata una moltiplicazione dei centri di imputazione della responsabilità patrimoniale solidale, tale per cui il lavoratore impiegato nell’ultimo subappalto può rivolgere le proprie pretese creditorie nei confronti oltre che del proprio datore di lavoro anche del committente, nonché dell’appaltatore o subappaltatore collocati a monte del subappalto.

E’ stata estesa, inoltre, temporalmente a due anni la soggezione alla responsabilità solidale. Questo il regime di tutela ante riforma Fornero la cui introduzione ha inciso profondamente sulla disciplina della responsabilità solidale.

Con l’ art. 4, comma 31, della legge 92 del 2 giugno 2012, sono state, infatti,  introdotte importanti modifiche all’art. 29, comma 2, del D.Lgs.276/2003 che prevedono da un lato una possibile deroga da parte della contrattazione collettiva nazionale al regime della responsabilità solidale del committente attraverso l’introduzione di disposizioni che, in sostanza, possono evitare che le imprese committenti assumano la responsabilità dei trattamenti retributivi individuando metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.

Dall’altro hanno reso più complesso e oneroso per il lavoratore avvalersi di tale tutela in quanto la disposizione introdotta dalla legge 92/2012 prevede che il committente convenuto insieme all’appaltatore per il pagamento delle spettanze dei lavoratori può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Ciò comporta che l’azione esecutiva potrà essere intentata nei confronti del committente solo dopo che il lavoratore avrà agito esecutivamente nei confronti dell’appaltatore e che tale attività risulti essere stata infruttuosa  con tutte le difficoltà che questo comporta sia in termini di tempo che di costi che il lavoratore dovrà sostenere.

La funzione della solidarietà viene, di fatto, messa in discussione e i diritti dei lavoratori fortemente compromessi.

E’ su tali modifiche che si incentra il quesito referendario che con l’abrogazione di queste ultime disposizioni intende ripristinare la regola della responsabilità solidale piena del committente per una tutela effettiva dei lavoratori che operano sugli appalti.

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