Economia

Collaboratori disoccupati: Dis-Coll confermata, ma che Dis-Avventure!

I collaboratori coordinati e continuativi avranno ancora un'indennità di disoccupazione. La Dis-Coll, sospesa lo scorso febbraio, è prorogata fino al 30 giugno 2017. Merito della Cgil.

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In un mondo del lavoro dove il confine tra subordinato ed autonomo è sempre meno definito, sono tra le figure più presenti. E, purtroppo, tra le meno tutelate. Stiamo parlando dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto. Che solo con la legge 92/2012 (meglio nota come Legge Fornero), in caso di disoccupazione, hanno cominciato ad avere almeno un’indennità una tantum. Poi dall’1 gennaio 2015 sembrava finalmente essere arrivata una svolta. L’art.15 del D.Leg. 4/3/2015 n.22, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati …”, cgil-brianza-sede-monza-bandiere-mbinfatti, ha istituito, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno solare 2015, una prestazione di disoccupazione mensile denominata Dis-Coll. Destinatari della prestazione sono i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (con esclusione degli amministratori e dei sindaci, nonché di assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio), che siano iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, non pensionati e privi di partita Iva, e che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015. Questo primo sperimentale intervento, fortemente richiesto dal sindacato, a sostegno del disoccupato che non avrebbe avuto alcun sostegno con la “vecchia” disoccupazione, è stato prorogato per tutto il 2016.

“Il governo Renzi aveva annunciato, per il 2017, una soluzione strutturale e definitiva, per il sostegno al disoccupato proveniente appunto da rapporti non dipendenti, ma autonomi – spiega Lino Ceccarelli, responsabile Area  Giovani e lavoro Cgil Monza e Brianza – almeno all’apparenza, visto che sappiamo purtroppo quante false collaborazioni, e false partite Iva, nascondano in realtà rapporti di lavoro dipendente, senza però il diritto a ferie, malattia, infortunio, maternità, etc”. Il governo Renzi, però, è caduto prima della fine del 2016. Nessuno si è accorto del vuoto che si veniva a creare a partire dal primo gennaio 2017. Così, come annunciato dall’Inps, la Dis-Coll, non più rifinanziata, è decaduta a partire dal 10 febbraio. “Ma, grazie anche alla immediata denuncia della Cgil e alla forte pressione esercitata sul governo Gentiloni – afferma Ceccarelli – la situazione ha trovato una soluzione, seppure momentanea”. Con il Decreto Milleproroghe 2017, recentemente approvato dal Parlamento, infatti, si è prorogata anche la Dis-coll, l’indennità di disoccupazione per i collaboratori, fino al 30 giugno 2017. A partire dall’1 luglio, poi, dovrebbe subentrare una norma definitiva con l’approvazione del disegno di legge sul lavoro autonomo ancora in discussione in Parlamento. Che prevede l’estensione del’indennità di disoccupazione per collaboratori anche a ricercatori, borsisti e dottorandi.
Nel dettaglio ecco chi, allo stato attuale, ha diritto alla Dis-Coll. Si tratta, come detto, di collaboratori coordinati e continuativi, anche a lavoratore operaio extracomunitario meccanico lavoroprogetto, che siano iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, non pensionati e privi di partita Iva, che devono:

a) al momento della presentazione della domanda di prestazione, trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. n.150 del 2015;

b) avere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di disoccupazione e l’evento stesso;

c) avere nell’anno solare 2015 almeno un mese di contribuzione, oppure un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

d) non avere contemporaneamente rapporti di lavoro dipendente.

La domanda per il riconoscimento dell’indennità Dis-Coll deve essere presentata all’Inps, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin attraverso il portale dell’Istituto;
  • Contact Center integrato Inps – Inail: n. 803164 gratuito da rete fissa oppure n. 06164164 da rete mobile;
  • Enti di Patronato (Inca Cgil): attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Il disoccupato che abbia presentato domanda di indennità Dis-Coll è tenuto a contattare il Centro per l’impiego, o un patronato sindacale (la Cgil offre questo servizio nelle sedi di Monza, Vimercate, Seregno, Desio, Cesano M., Carate B.) entro i successivi quindici giorni, ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione. La Dis-Coll è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso. In ogni caso la prestazione Dis-Coll può essere corrisposta per una durata massima di sei Sciopero-confindustriaMB-4-mbmesi.

La misura della prestazione è pari:

  • al 75% del reddito medio mensile, come sopra determinato, nell’ipotesi in cui detto reddito sia inferiore – per l’anno 2015 – all’importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati di cui all’anno precedente;
  • al 75% dell’importo stabilito – 1.195 euro per il 2015, annualmente rivalutato – incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195 euro, qualora il reddito medio mensile che costituisce base di calcolo della Dis-Coll sia superiore al predetto importo.

In ogni caso l’importo dell’indennità non può superare la misura massima mensile di 1.300 euro per l’anno 2015, rivalutato annualmente. A partire dal quarto mese di fruizione (91° giorno) l’indennità Dis-Coll si riduce di un importo pari al 3%. L’indennità Dis-Coll è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio (voucher) nel limite complessivo di 3mila euro per anno civile. A questo punto il primo passo spetta ai collaboratori ormai privi del lavoro. “La Cgil invita, pertanto, tutte le disoccupate e i disoccupati, che hanno visto cessare un rapporto di collaborazione da meno di 68 giorni, a rivolgersi al più presto ai suoi sportelli per richiedere la Dis-Coll” afferma Ceccarelli.

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