Assegno di mantenimento: la cifra dipende dalla polizia tributaria

Il giudice non dispone accertamenti fiscali sul marito, se la moglie non ha provato il suo diritto all’assegno di mantenimento.

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4292 del 20/02/2017 ha precisato quando è conveniente che il giudice disponga, nell’ambito di un procedimento di separazione o divorzio, indagini patrimoniali tramite la polizia tributaria.

Molto spesso, uno dei due coniugi, al fine di far accertare il suo diritto ad un assegno divorzile, chiede al Giudice di disporre l’accertamento dei redditi del marito attraverso la polizia tributaria.

Tale istanza è solitamente rigettata, con sorpresa da parte del richiedente! In verità i provvedimenti di rifiuto hanno una loro ragione, proviamo a comprenderne il perché.

Il coniuge, che pretende un assegno divorzile, ha l’onere di provare il suo diritto all’assegno divorzile, deve provare che sussistono tutti quei presupposti richiesti dalla legge. Solo dopo aver fornito tali prove, può chiedere al Giudice l’accertamento dei redditi del marito attraverso la polizia tributaria.

Ne consegue che, nel processo divorzile, se il giudice, ritiene che l’istante non abbia provato i presupposti necessari all’assegno, può direttamente procedere al rigetto della relativa istanza, anche senza aver prima disposto accertamenti d’ufficio attraverso la polizia tributaria, atteso che l’esercizio del potere officioso di disporre, per il detto tramite, indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra nella sua discrezionalità, non trattandosi di un adempimento imposto dall’istanza di parte, purché esso sia correlabile anche per implicito ad una valutazione di superfluità dell’iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti” (Cass. n. 14336/2013).

Dunque al fine di determinare l’assegno di mantenimento in sede di divorzio, l’esercizio del potere del giudice di disporre – d’ufficio o su istanza di parte – indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull’onere della prova; l’esercizio di tale potere discrezionale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata.

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