Ascolta musica in auto ad alto volume: scatta il reato

Leggi per salvaguardare il riposo e la quiete pubblica, e non solo durante la notte. Rumori, schiamazzi, cani che abbaiano: sono un reato!

divieto rumore - web

Andrea sta tornando a casa da lavoro a bordo della sua auto con il volume dello stereo molto alto. Fermato da due agenti, ancora non sa in cosa è incorso. Con amara sorpresa, gli viene sequestrato l’impianto stereo montato sull’autovettura. Sapete perché? La condotta di Andrea integra gli estremi del reato di cui all’art. 659 c.p. c. 1, ovvero disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, come stabilito dalla Cass. Pen. n. 7549/2015. La norma tutela la quiete pubblica da qualsiasi attività fastidiosa affinché il riposo altrui (attenzione: non si intende esclusivamente il sonno notturno) e le occupazioni non vengano disturbati da rumori che superino la normale tollerabilità. Non ha importanza la durata del rumore o dello schiamazzo, ben potendo essere breve ma molto elevato.

Dunque, le immissioni recanti disturbo che travalicano questo limite e danno luogo alla contravvenzione possono essere le più disparate, è sufficiente infatti che abbiano una potenzialità diffusiva verso un numero indeterminato di persone.

Pertanto, se non ricorre questa circostanza, le lamentele di una o anche più persone non sono sufficienti ad integrare il reato. Ad esempio, nel caso di rumori e vibrazioni provocati da un tapis roulant, il giudice ha escluso la responsabilità dell’imputato poiché si era lamentato soltanto l’inquilino del piano di sotto.
Stessa decisione nel caso di rumori dovuti a bambini che giocavano a pallone in quanto avvertiti soltanto nell’appartamento sottostante. In tali ipotesi infatti non si produce un disturbo, effettivo ma neppure potenziale, della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti sicché simili fatti potranno costituire eventualmente un illecito civile, come tale fonte di risarcimento di danno, senza assurgere a violazione penalmente rilevante.

E’ il giudice a valutare l’idoneità di una emissione sonora ad arrecare pregiudizio a una platea indeterminata di persone, non necessariamente svolgendo indagini tecniche ma fondando il proprio convincimento su altri elementi utili a dimostrare che un dato rumore può disturbare la tranquillità pubblica.
E’ stata così condannata la padrona di un cane per il fatto di non aver impedito l’abbaiare del proprio animale (Cass. Pen. n. 48460/2015). Organizzare una festa che si protrae per ore all’interno di un appartamento, con schiamazzi e musica diffusa non solo all’interno ma anche all’esterno del condominio, con inevitabile disturbo alla tranquillità di un numero indeterminato di persone, può configurare reato.

Non sono mancate pronunce di condanna per il caso di suono dei rintocchi delle campane di una chiesa che eccedeva la normale tollerabilità.
Quanto ai gestori di locali, discoteche o pub, è bene che controllino il volume delle emissioni musicali prodotte all’interno della propria attività e che, inoltre, impediscano schiamazzi da parte dei clienti del locale potendo altrimenti incorrere nella contravvenzione prevista dal nostro codice penale.

Insomma, ognuno dovrebbe evitare comportamenti che possano arrecare disturbo agli altri: la quiete è un diritto di tutti.

 

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