Sculacciata, non educa e anche un singolo episodio può costituire è reato

15 gennaio 2017 | 14:15
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Sculacciata, non educa e anche un singolo episodio può costituire è reato

La francia si unisce ai 51 paesi nel mondo che hanno espressamente vietato schiaffi e sculacciate. Che cosa prevede al riguardo il nostro paese?

Sono in totale 52 i Paesi che hanno espressamente vietato con legge gli schiaffi e le sculacciate inflitte ai propri figli. In Italia non esiste una specifica previsione normativa in tal senso, dunque per conoscere l’orientamento del nostro Paese occorre dare uno sguardo alla giurisprudenza penale.

Innanzitutto sarebbe opportuno chiarire quali siano i mezzi di correzione e di disciplina considerati leciti in ambito familiare ma il nostro codice, volutamente, non fornisce una specifica “lista” trattandosi di concetti correlati ad una evoluzione storico-sociale. Parte della giurisprudenza, seppur in maniera eccezionale, ammette il ricorso alla vis modicissima (come lievi percosse o privazione di vizi) che risultino adeguati alla finalità di rafforzare la proibizione di comportamenti di indisciplina gratuita o insolente, oggettivamente pericolosi o dannosi, o a quegli atti di coercizione fisica diretti ad impedire condotte violente da parte del minore.

Al contrario, integra la fattispecie di cui all’art. 571 c.p. “Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina”, l’uso in funzione educativa di un mezzo astrattamente lecito, di natura fisica, psicologica o morale, che trasmodi nell’abuso sia in ragione dell’arbitrarietà o non tempestività della sua applicazione, sia in ragione dell’eccesso nella misura (V. al riguardo Cass. Pen. 2 aprile 2014 n. 15149 e Cass. Pen. 21 dicembre 2010 n. 11251). In particolare, deve cosiderarsi abuso qualsiasi atto doloso di violenza nei confronti dei minori, seppur sorretto da scopi educativi, suscettibile di recare pregiudizio alla salute fisica e psichica, a umiliare, svilire o denigrare il bambino e ciò in ragione della fondamentale tutela della dignità del minore, soggetto titolare di diritti e non più come avveniva in passato semplice oggetto di protezione da parte degli adulti.

Il pericolo di una malattia fisica o psichica richiesto dall’art. 571 non deve essere necessariamente accertato in sede medico-legale, ma può essere dedotto anche dalla natura stessa dell’abuso, ricorrendo alle regole della comune esperienza, ogni qualvolta la condotta dell’agente sia suscettibile di causare rilevanti conseguenze sulla salute psichica (stati d’ansia, insonnia, disturbi comportamentali) e fisica (qualsiasi contusione o alterazione, sia pure lievissima, dell’integrità fisica personale) del minore.

Il reato in questione non ha natura di reato necessariamente abituale e pertanto può essere integrato anche da un unico atto quale potrebbe essere uno schiaffo, quando sia dato con violenza tale da cagionare il pericolo di malattia fisica o psichica nella vittima. Infatti, un uso abituale della violenza quale ordinario mezzo di educazione (ad esempio, infliggendo continue umiliazioni, rimproveri anche per futili motivi, offese, violenze fisiche) configurerà il più grave delitto maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p..

Un’osservazione: non è configurabile il reato di abuso dei mezzi di correzione o disciplina nei confronti del figlio divenuto maggiorenne, seppur ancora convivente, trattandosi di persona non più sottoposta all’autorità del genitore e neppure è configurabile il reato in questione in capo al marito poichè l’ordinamento non gli riconosce uno ius corrigendi (ovvero il potere di sanzionare il comportamento dell’altro) nei confronti della consorte; naturalmente situazioni di abuso potranno eventualmente integrare altre fattispecie delittuose.