In pensione a 64 anni. I chiarimenti dell’INPS

In attesa di scoprire le novità previdenziali, contenute nella Legge di Bilancio in fase di approvazione, è utile informare i lavoratori e le lavoratrici che una "nuova" possibilità di accesso a pensione può essere sfruttata per raggiungere il trattamento di quiescenza.

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In attesa di scoprire le novità previdenziali, contenute nella Legge di Bilancio in fase di approvazione, è utile informare i lavoratori e le lavoratrici che una “nuova” possibilità di accesso a pensione può essere sfruttata per raggiungere il trattamento di quiescenza.

In deroga ai requisiti contributivi e anagrafici previsti dalla cd Monti-Fornero, per accedere, rispettivamente, alla pensione anticipata o a quella di vecchiaia, l’accesso a pensione è stato comunque garantito dopo la riforma:
– per la pensione di vecchiaia, alle lavoratrici dipendenti del settore privato che raggiungevano 60 anni di età e 20 di contributi entro il 31-12-2012;
– per l’accesso a pensione di anzianità col sistema delle quote, ai lavoratori che possedevano al 31-12-2012 almeno 60 anni di età e maturavano 35 anni di contributi perfezionando così la quota 96 anche con eventuali frazioni di anno. L’età veniva invece elevata a 61 anni di età e la quota a 97 se si utilizzava anche contribuzione da lavoro autonomo non ricongiunta.

Il trattamento pensionistico, nonostante il raggiungimento dei requisiti, veniva e viene differito al compimento dei 64 anni di età, pertanto i soggetti interessati negli anni 2016 e 2017, con 64 anni e 7 mesi (60 anni compiuti nel 2012) sono i nati nel 1952 e nel1951 per la quota 97.

L’Inps precisò inizialmente che tale normativa era applicabile solo ai lavoratori che alla data del 28-12-2011 svolgevano attività di lavoro dipendente escludendo in questo modo dal beneficio chi aveva perso il posto di lavoro e risultava inoccupato a quella data.

Oggi, invece, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la nota n. 13672 del 26-10-2016 ha precisato che “il diritto di accesso al pensionamento può essere esercitato anche da coloro che alla data di entrata in vigore della riforma prestavano attività di lavoro autonomo, svolgevano attività di lavoro presso una pubblica amministrazione o erano privi di occupazione”.

In realtà l’INPS, nel recepire le indicazioni ministeriali, ha fornito dei chiarimenti in senso restrittivo rispetto alla suddetta nota e ha emanato all’uopo la Circolare n. 196 dell’11-11-2016 che di seguito verrà brevemente analizzata.

L’Ente previdenziale ha disposto che il regime eccezionale si debba applicare anche a coloro che non svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato alla data del 28-12-2011 purché, entro il 31-12-2012, abbiano maturato il requisito contributivo minimo richiesto con la sola contribuzione da lavoro dipendente nel settore privato escludendo, sia per il conseguimento della pensione anticipata per gli uomini che per il conseguimento della pensione di vecchiaia  per le donne, i periodi di versamenti volontari, i periodi figurativi accreditati per servizio militare, maternità fuori dal rapporto di lavoro, disoccupazione indennizzata, mobilità, nonché i periodi riscattati non correlati ad attività lavorativa come ad esempio i riscatti per periodi di conseguimento titoli di studio o per maternità facoltativa fuori rapporto di lavoro.

Tale interpretazione arbitraria risulta particolarmente sfavorevole per le donne, più soggette alla precarietà del lavoro, e in aggiunta appare irragionevole il mancato riconoscimento di tutti i periodi di contribuzione volontaria, figurativa e da riscatto sopra citati, fermo restando che gli uomini devono perfezionare i 35 anni necessari per la quota escludendo i periodi figurativi per malattia e disoccupazione.

Infine ulteriori indicazioni vengono fornite nella circolare per chiarire come utilizzare al momento della liquidazione della pensione l’eventuale contribuzione accreditata presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e per specificare le modalità di trattazione delle domande di pensione e dei ricorsi.

Ça va sans dire che la base di partenza per una consulenza previdenziale, per accertare o meno il raggiungimento di uno dei requisiti sopra esposti, è la verifica dell’estratto contributivo per la stampa del quale suggerisco di rivolgervi certamente al Vostro Patronato o consulente di fiducia.

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