Un bacio che può costare caro… molto caro, persino una denuncia!

11 ottobre 2016 | 00:40
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Un bacio che può costare caro… molto caro, persino una denuncia!

Una denuncia per violenza sessuale: ecco cosa rischia chi, nonostante il dissenso della vittima, repentinamente tenti di baciarla.

Marco è attratto da Francesca tanto che un giorno le si avvicina e, repentinamente, tenta di baciarla sulle labbra ma vista la resistenza di questa, finisce col darle un bacio sulla guancia. Quello che Marco (erroneamente) vede come un banale gesto, potrebbe costargli caro: una condanna per il reato violenza sessuale di cui all’art. 609-bis c.p.. Ma davvero per un bacio sulla guancia si rischia tanto? La risposta è…complessa. E’ un dibattito acceso da tempo in giurisprudenza quello in merito alla rilevanza penale del bacio, la cui natura di atto sessuale non è affatto scontata. Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, di fronte a tutti quegli atti come i baci o gli abbracci non direttamente indirizzati a zone pacificamente definibili “erogene” del corpo, il Giudice dovrà valutare la condotta dell’agente nel suo complesso. Dunque, saranno elementi certamente suscettibili di attento esame: il contesto sociale e culturale in cui l’azione è stata posta in essere (basti pensare alla tradizione russa dove perde valenza sessuale e assume il connotato di semplice saluto), la sua incidenza sulla libertà sessuale della vittima, la relazione intercorrente tra i soggetti coinvolti. E così, ad esempio, è stata ritenuta penalmente rilevante la condotta di un soggetto che, pur non legato da un rapporto confidenziale o affettivo con la vittima, le si avvicina rapidamente e la bacia alla bocca con forte pressione. E’ ormai consolidata l’idea che il bacio sulla bocca, se dato senza consenso, rientri nella nozione di “atti sessuali”, definendosi tali quelli che coinvolgono zone del corpo considerate dalla scienza medica, psicologica e antropologica come “erogene”, ossia tali da dimostrare l’istinto sessuale. Si è dunque ritenuta idonea a integrare il reato di violenza sessuale la condotta di colui  che, stringendo con forza le braccia di una donna, la baci sul collo nella piena consapevolezza del netto rifiuto manifestato dalla stessa. Ancora, il mero sfioramento con le labbra del viso altrui per dare un bacio integra in astratto il delitto di cui all’art. 609 bis c.p., se posto in essere con rapidità e insidiosità nei confronti di persona non consenziente.

Quanto al bacio sulla guancia? Proprio di recente è intervenuta una sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato la condanna inflitta ad un uomoper i reati di cui agli art. 612 bis c.p. co.1 e, art. 56 c.p. e art. 609 bis c.p. con l’attenuante della minor gravità di cui al terzo comma, per aver costretto la donna che perseguitava da tempo a subire un bacio sulla guancia e per aver tentato una seconda volta, nonostante il dissenso della stessa (Sent. n. 13940/16).La Corte ha così confermato un solido orientamento: è atto idoneo ad offendere la libertà di autodeterminazione sessuale della vittima anche il semplice bacio sulla guancia quandoestorto con modalità coercitive.