Impedisce al proprio ex-coniuge di vedere la figlia: Scatta l’illecito penale

Roberta per vendicarsi dell’ex marito ostacola il suo diritto di visita nei confronti della figlia minore. Quello che non sa, però, è che per il suo comportamento rischia un processo penale…

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Mario e Roberta sono separati. Hanno una figlia che si chiama Giulia e ha 5 anni. Il papà tiene Giulia ogni quindici giorni, durante il weekend, come stabilito nell’accordo di separazione. Un giorno Mario e Roberta litigano. Da quel momento, per dispetto, Roberta inizia ad ostacolare i rapporti tra il padre e Giulia arrivando a negare completamente a Mario il suo diritto di visita nei confronti della figlia. Mario, esasperato, decide di sporgere querela nei confronti della ex moglie. I personaggi rappresentati sono frutto della fantasia; gli avvenimenti descritti, invece, sono fatti realmente accaduti e tutt’altro che rari. Molti forse non sanno che la condotta di Roberta integra gli estremi del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice, art. 388 c. 2 c.p. Infatti, in assenza di un motivo idoneo a giustificare l’elusione del provvedimento del Giudice relativo all’affidamento del minore, qualunque condotta diretta ad impedire o comunque ad ostacolare gli obblighi statuiti con il suddetto provvedimento, può in astratto essere considerata reato. Roberta sa bene che sta intenzionalmente disubbidendo al provvedimento del Giudice concernente l’affidamento di Giulia. Dunque, cosa si intende per motivo idoneo, ovvero, cosa avrebbe potuto giustificare il comportamento di Roberta? Il Giudice valuta caso per caso, ma facciamo un esempio: il rifiuto di un coniuge di fronte alla richiesta dell’altro di tenere con sé il bambino, sempre nei limiti stabiliti dal provvedimento del giudice, può essere giustificato da esigenze di tutela della salute del minore, che rappresenta bene prevalente (in tal senso, Cass. Pen. 14.10.2009 n. 736). Quella descritta è soltanto una delle innumerevoli condotte che violano la norma citata e che si accertano di frequente nelle aule di Tribunale. Si pensi al caso inverso, in cui è il genitore non collocatario a trasgredire i giorni di visita stabiliti senza che tale scelta sia sorretta da alcuna reale esigenza di protezione del minore. Ancora: il caso del genitore affidatario che, cambiando continuamente il luogo di dimora senza avvisare tempestivamente il coniuge separato, di fatto gli impedisce l’esercizio del diritto di visita e di frequentazione dei figli. E’ importante sapere che, sempre nell’ottica di tutela del minore, anche nel caso vi sia un rifiuto da parte di questo, la legge richiede un vero e proprio incoraggiamento da parte del genitore collocatario o affidatario alla riuscita degli incontri con l’altra figura genitoriale. In sostanza, il Giudice dovrà esaminare di volta in volta il comportamento del genitore agente alla luce della superiore necessità di tutela morale e materiale del minore. Entrambi i genitori, benchè separati, hanno l’obbligo di adoperarsi al fine di mantenere un rapporto affettivo con il proprio figlio, educandolo e incoraggiandolo a superare eventuali resistenze dettate dalla situazione familiare.   Avv. Sara Spadafora avv.saraspadafora@gmail.com

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