La malattia per i pubblici dipendenti: diritti e doveri

Da pochi mesi sono stata assunta da una pubblica amministrazione vorrei dei chiarimenti su come mi devo comportare in caso di assenza per malattia e sulla relativa disciplina.

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Da pochi mesi sono stata assunta da una pubblica amministrazione vorrei dei chiarimenti su come mi devo comportare in caso di assenza per malattia e sulla relativa disciplina.

La disciplina delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici è regolata in modo diverso dal settore privato e si rinviene nella legge e nei contratti collettivi applicati ai diversi comparti.

Il primo obbligo che incombe sul lavoratore che deve assentarsi per malattia è la comunicazione tempestiva dell’assenza che deve pervenire al datore di lavoro prima dell’inizio dell’orario di lavoro. Tale obbligo è preventivo rispetto all’invio della certificazione medica che dovrà, invece, pervenire al datore di lavoro entro i due giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa.

La certificazione viene trasmessa dal medico in via telematica ed il lavoratore deve richiedere il numero di protocollo identificativo del certificato e comunicarlo al proprio datore di lavoro.

Durante l’assenza per malattia il dipendente ha l’obbligo di essere reperibile al proprio domicilio in determinate fasce orarie che per i dipendenti pubblici sono dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00, tutti i giorni comprese le domeniche.

Il lavoratore che durante la malattia si trovi in luogo diverso dal proprio domicilio dovrà comunicare al datore di lavoro l’indirizzo presso il quale sarà reperibile.

In dette fasce di reperibilità il lavoratore potrà essere soggetto al controllo fiscale della malattia che viene disposto dal datore di lavoro e viene effettuato da un medico della ASL entro lo stesso giorno della richiesta.

Le norme in vigore prevedono che il controllo sull’assenza per malattia è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Per i pubblici dipendenti è prevista l’esclusione dall’obbligo di reperibilità nei seguenti casi:

1) Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
2) Infortuni sul lavoro;
3) Malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
4) Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta;
5) Dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Per i casi elencati nei punti da 1) a 4) l’amministrazione di appartenenza potrà riconoscere la sussistenza dell’esenzione solo quando la stessa è in possesso della documentazione formale riferibile ai diversi casi previsti.

Il lavoratore, soggetto all’obbligo di reperibilità,  che debba allontanarsi dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati deve darne preventiva comunicazione all’amministrazione.

L’assenza ingiustificata alla visita di controllo può dar luogo all’avvio di un procedimento disciplinare che può portare alle seguenti conseguenze: in caso di assenza alla prima visita di controllo la perdita totale del trattamento economico per i primi 10 giorni di assenza con ulteriori decurtazioni del trattamento economico nel caso di ulteriori assenze alla visita di controllo nel prosieguo della malattia, nonché l’irrogazione di sanzioni disciplinari.

Il periodo di comporto, che consiste nel periodo massimo di assenza per malattia, è di 18 mesi nell’arco temporale di tre anni per il quale spetta il seguente trattamento economico: l’intera retribuzione fissa mensile per i primi 9 mesi di assenza; il 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza; il 50% per gli ulteriori 6 mesi di assenza.

La legge 133/2008 ha introdotto una disposizione che incide sul trattamento economico di malattia del dipendente pubblico la quale stabilisce che nei primi 10 giorni di assenza per malattia, dovrà essere corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con esclusione di indennità ed altri emolumenti accessori.

Superato il periodo di comporto di 18 mesi al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, non retribuiti, in casi particolarmente gravi e previo accertamento delle sue condizioni di salute effettuato dalla ASL competente che dovrà stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

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