Contratto di Franchising: ecco gli inadempimenti reciproci

Il contratto di franchising è un contratto a prestazioni corrispettive, in virtù del quale il franchisor concede al franchisee l'utilizzazione della propria formula commerciale


Il contratto di franchising è un contratto a prestazioni corrispettive, in virtù del quale il franchisor concede al franchisee l’utilizzazione della propria formula commerciale, comprensiva del diritto di sfruttare il suo know how, l’insieme delle tecniche e delle conoscenze necessarie, ed i propri segni distintivi, unitamente ad altre prestazioni e forme di assistenza atte a consentire all’affiliato la gestione della propria attività con la medesima immagine dell’impresa affiliante; il franchisee, a sua volta, si impegna a far proprie la politica commerciale e l’immagine dell’ affiliante nell’interesse reciproco delle parti medesime e del consumatore finale, nonché al rispetto delle condizioni contrattuali liberamente pattuite.

Nello scambio delle reciproche prestazioni, tra affiliante e affiliato, si realizza un sinallagma, un rapporto di equilibrio, che viene meno con l’inadempimento di una delle parti e la possibile conseguente risoluzione del contratto su richiesta della parte adempiente.

Non mancano casi di inadempimenti reciproci, con altrettanto contrapposte domande di risoluzione del contratto per inadempimento.

In dette fattispecie la Suprema Corte ha più volte avuto occasione di chiarire che il giudice è tenuto a formulare un giudizio di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all’oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e sia stata causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale (Cass.n.13840/2010).

A tal fine si tiene conto non solo dell’elemento cronologico e cioè di chi, per primo, è stato inadempiente, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla causa del contratto (Cass. n. 26943/2006).

In un caso trattato dal Tribunale di Bologna, il franchisee sosteneva di aver interrotto i pagamenti al franchisor, in quanto quest’ultimo non aveva rispettato il patto di esclusiva. Il giudice, dal momento che il diritto di esclusiva non costituisce un elemento tipico del contratto di franchising e verificata nel caso di specie, l’insussistenza di un’obbligazione in tal senso, ha ritenuto l’inadempimento imputabile al franchisee (cfr. Trib Bologna,sez.2,sent. 19.4.2011 n.1126) .

In altra ipotesi, il Tribunale di Mantova, ha dichiarato risolto il contratto per inadempimento del franchisor, a seguito di diffida intimata senza esito dal franchisee, parte adempiente.

L’istruttoria, nel caso di specie, ha dimostrato la sussistenza dell’inadempimento dedotto dal franchisee con specifico riferimento a diverse prestazioni previste dal contratto, non ottemperate dal franchisor e precisamente: servizi post apertura, consulenza a carattere continuativo sugli acquisti, studio ed assistenza al merchandising, ricerca continua di nuovi prodotti in Italia e all’estero ed aggiornamento di prodotti, assistenza all’organizzazione di campagne promozionali all’interno del punto vendita/negozio, corsi di aggiornamento sulle tecniche di vendita e sul know- how, consulenza continua sui prezzi ed aggiornamento del listino prezzi consigliati, servizio di reporting finalizzato a monitorare costantemente l’andamento del punto vendita.

E sulla base di detti inadempimenti contrattuali del franchisor, debitamente provati in giudizio, il giudice ha ritenuto il contratto risolto allo spirare del termine di diffida.

Il tribunale non ha invece accolto la contrapposta richiesta del franchisor volta ad ottenere la risoluzione del contratto per colpa del franchisee, dovuta a violazione dell’obbligo di concorrenza, ipotesi contemplata nella clausola risolutiva espressa, e a grave inadempimento.

Con riferimento alla clausola risolutiva espressa agli atti mancava la prova dell’invio della diffida così come previsto dalle disposizioni contrattuali.

Relativamente poi al preteso grave inadempimento del franchisee, nulla invece risultava provato in sede di giudizio da parte del franchisor (cfr. Trib.Mantova sent. 16.3.2011 n.49).

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