Principali obbligazioni poste a carico del franchisee in un contratto di franchising

Fermo restando che è rimessa all'autonomia delle parti ed è altresì auspicabile la determinazione/arricchimento del contenuto contrattuale, attraverso la previsione di specifiche clausole contrattuali, aderenti alle esigenze di ciascuna specifica rete in franchising, analizziamo le principali obbligazioni contrattuali assunte dal franchisee, nei confronti del franchisor.


Fermo restando che è rimessa all’autonomia delle parti ed è altresì auspicabile la determinazione/arricchimento del contenuto contrattuale, attraverso la previsione di specifiche clausole contrattuali, aderenti alle esigenze di ciascuna specifica rete in franchising, analizziamo le principali obbligazioni contrattuali assunte dal franchisee, nei confronti del franchisor:

1. obblighi di natura finanziaria: il franchisee si obbliga, in forza di apposita clausola contrattuale, a pagare al franchisor la quota di ingresso e le royalties, che sono canoni periodici, determinati in misura fissa, oppure variabile, ad es. legati al fatturato del punto vendita affiliato. Va peraltro soggiunto che le royalties non sono un elemento indispensabile nel contratto di franchising, così come non lo è la quota o fee di ingresso. Nel franchising di prodotti, ad esempio, sovente il guadagno del franchisor consegue non già all’incasso delle royalties, bensì alla vendita della merce al franchisee, a prezzi che consentano al primo un margine di utile;

2. obblighi di conformarsi agli standard di qualità imposti dal franchisor, di norma espressi nel manuale operativo che il franchisor consegna al franchisee successivamente alla sottoscrizione del contratto. Al fine di verificare il corretto adempimento di tali obblighi da parte del franchisee, sovente il franchisor si riserva contrattualmente il diritto di effettuare periodici controlli presso il punto vendita affiliato. Tali controlli si estendono altresì all’eventuale pubblicità effettuata a livello locale da parte del franchisee, per promuovere il proprio punto vendita, la quale è soggetta alla preventiva approvazione del franchisor. Il rispetto degli standard qualitativi e di immagine da parte del franchisee, è un elemento fondamentale per salvaguardare l’identità e la reputazione della intera rete, agli occhi dei consumatori, nonché per tutelare il marchio della società franchisor;

3. riservatezza del know how e obbligo di non concorrenza: il know how che il franchisor trasmette agli affiliati alla propria rete in franchising, deve rimanere segreto, il che significa che i suoi contenuti non possono in alcun modo essere divulgati al di fuori della rete di affiliati, pena un danno economico per il franchisor. In ragione di ciò, i contratti di franchising prevedono clausole dirette a sancire tali obblighi di riservatezza a carico dei franchisee, e le conseguenti sanzioni in caso di loro violazione, che vanno dalla risoluzione contrattuale per responsabilità del franchisee alla previsione di penali, al risarcimento del (maggior) danno. Di norma, poi, sussiste la necessità di tutelare il know how aziendale anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto contrattuale con l’affiliato. A tal fine, quindi, il contratto di franchising prevede una apposita clausola, che impone all’ex franchisee tali obblighi di riservatezza, anche successivamente alla sua cessazione, e disciplina le conseguenze risarcitorie in caso di violazione. Gli obblighi di riservatezza, che vengono meno solo quando i contenuti del know how diventano di pubblico dominio, si estendono altresì a collaboratori/dipendenti del franchisee. Sempre in chiave di tutela del franchisor, i contratti di franchising prevedono obblighi di non concorrenza a carico del franchisee, che si traducono nel divieto per quest’ultimo di distribuire altri prodotti (e/o servizi) che non siano quelli del franchisor. Nel contratto si può prevedere che tale vincolo di esclusiva sia reciproco, nel senso di riconoscere al franchisee il diritto di operare in esclusiva all’interno di una determinata area territoriale, con esclusione di altri, siano essi affiliati, ovvero punti vendita diretti del franchisor. Inoltre l’obbligo di non concorrenza a carico del franchisee, può essere validamente imposto anche nella fase successiva alla cessazione del rapporto, purchè circoscritto territorialmente e temporalmente.

4. divieto di cessione del contratto: si tratta di un obbligo a carico del franchisee, sovente previsto nei contratti di franchising, in quanto contratti in cui l’elemento fiduciario, il c.d. intuitus personae, riveste enorme rilevanza. Tale divieto comporta per il franchisee l’impossibilità tout court di cedere a terzi il contratto, ovvero la possibilità di cederlo subordinamente al consenso espresso dal franchisor. Inoltre può essere previsto contrattualmente un diritto di prelazione a favore del franchisor, qualora il franchisee intenda cedere il contratto.

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