Le conseguenze sanzionatorie collegate alla violazione degli obblighi tra franchisor e franchisee

Nell'articolo precedente abbiamo affrontato il tema dell'importanza dell'informativa precontrattuale alla luce della legge del 2004 sul franchising, accennando sia agli obblighi previsti dall'art. 4 a carico della società franchisor ("obblighi specifici"), sia agli obblighi informativi "generici", previsti dall'art. 6 a carico di entrambe le parti.


Nell’articolo precedente abbiamo affrontato il tema dell’importanza dell’informativa precontrattuale alla luce della legge del 2004 sul franchising, accennando sia agli obblighi previsti dall’art. 4 a carico della società franchisor (“obblighi specifici”), sia agli obblighi informativi “generici”, previsti dall’art. 6 a carico di entrambe le parti.

Quali sono le conseguenze/sanzioni che discendono dalla violazione di questi obblighi informativi?

Una premessa si impone: la legge in questione, pur contenendo una serie di norme imperative, non prevede un organico sistema sanzionatorio, in caso di loro violazione.

Se si eccettua la sanzione della nullità, comminata dalla legge al contratto che è privo della forma scritta, la violazione degli altri obblighi previsti dalla legge n. 129/04, non è sanzionata con la nullità del contratto.

La nullità infatti è un rimedio estremo, mirante ad eliminare ab origine il contratto, che pertanto è come se, da un punto di vista giuridico, non fosse mai esistito.

Nel caso della violazione degli obblighi di informativa precontrattuale, l’art. 8 della legge sul franchising stabilisce che, ove una parte, e quindi sia essa il franchisor o il franchisee, fornisca all’altro contraente false informazioni, quest’ultimo può domandare l’annullamento del contratto, ai sensi dell’art. 1439 cod. civ. ed il risarcimento del danno, ove dovuto.

L’art. 8 nulla stabilisce con riguardo all’ipotesi in cui, anziché false informazioni, un contraente non abbia affatto fornito le informazioni impostegli/richiestegli, ovvero le abbia fornite, ma in modo incompleto e lacunoso.

Pur nel silenzio della norma, si ritiene che anche in queste ipotesi, e cioè nel caso di informazioni mancanti o lacunose, il rimedio a disposizione del contraente danneggiato dall’altrui condotta, sia quello dell’annullamento del contratto (e non già quello della nullità del contratto), oltre a quello risarcitorio, se ne ricorrono le condizioni.

Resta salva la possibilità di mantenere in essere il contratto, qualora l’informazione “viziata” non sia stata tale da determinare il consenso di una parte alla conclusione del contratto, ovverossia quando il contratto si sarebbe comunque concluso, ma a condizioni diverse. E’ questa l’ipotesi del c.d. “dolo incidente” di cui all’art. 1440 c.c. – da ritenersi applicabile anche al contratto di franchising -, in cui il rimedio a disposizione della parte danneggiata, ferma restando la validità del contratto, è unicamente di tipo risarcitorio.

L’azione di annullamento del contratto, presuppone ovviamente l’avvenuta conclusione del contratto, nonostante la volontà di una parte si sia formata in modo viziato.

Nell’ipotesi invece in cui, in ragione del mancato/incompleto assolvimento degli obblighi informativi, il contratto non sia stato stipulato, la parte che aveva riposto un ragionevole affidamento nella sua conclusione, potrà invocare la responsabilità extracontrattuale dell’altra ed agire per ottenere il risarcimento del danno, sia sotto forma di danno emergente, per le spese inutilmente sostenute, in vista della successiva stipulazione del contratto, che di lucro cessante, sub specie di interesse contrattuale negativo, per la perdita di altre occasioni di guadagno.

MBNews è anche su WhatsApp. Clicca qui per iscriverti al canale e rimanere sempre aggiornato.
Più informazioni
commenta