Gli elementi distintivi del contratto di franchising nella legislazione italiana

Pur in un momento di generale sofferenza del sistema economico, il franchising dimostra di essere nel nostro Paese, e sul nostro territorio, una valida leva per la crescita e lo sviluppo del comparto distributivo, sia per le società affilianti, che per gli affiliati.


Pur in un momento di generale sofferenza del sistema economico, il franchising dimostra di essere nel nostro Paese, e sul nostro territorio, una valida leva per la crescita e lo sviluppo del comparto distributivo, sia per le società affilianti, che vedono accresciute le proprie capacità di penetrazione del mercato – attraverso la creazione di una rete di distribuzione, senza dover intervenire direttamente nelle realtà locali -, che per gli affiliati, che hanno la possibilità di intraprendere un’attività commerciale e di inserirsi sul mercato con riduzione del rischio imprenditoriale, grazie alla forza ed al prestigio del marchio, nonché al supporto e know how della società affiliante.

La legge n. 129/04 sull’affiliazione commerciale, o franchising, secondo la terminologia anglosassone, detta una disciplina snella della materia: a parte alcuni precetti fondamentali, da cui le parti non possono prescindere nella redazione di un contratto di franchising, il legislatore lascia alla loro autonomia, l’individuazione dei contenuti da dare al loro rapporto.

Perno della legge sono gli obblighi di informativa, c.d.“disclosure” precontrattuale, posti a carico della società affiliante (franchisor), che deve fornire all’aspirante affiliato (franchisee), almeno trenta giorni prima della sottoscrizione del contratto di franchising, oltre ad una copia completa di tale contratto, anche una serie di documenti/informazioni necessari/utili al potenziale franchisee per effettuare una valutazione ponderata, prima di aderire al programma in franchising presentatogli.

Altri elementi imprescindibili sono rappresentati da:
• previa sperimentazione sul mercato, della formula commerciale, da parte della società che intenda avviare una rete in franchising;
• inserimento del franchisee in una rete costituita da una pluralità di franchisee (o affiliati), distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare beni o servizi;
• trasferimento del know how aziendale al franchisee;
• licenza d’uso non esclusivo, dei marchi aziendali a favore del franchisee;
• formazione ed assistenza continuativi, durante l’intera durata del contratto, a favore del franchisee.

Il contratto, che ha natura onerosa, nel senso che il trasferimento dei diritti dal franchisor, al franchisee, avviene a fronte di un corrispettivo, deve avere la forma scritta a pena di nullità ed una durata minima di tre anni, e comunque tale da garantire al franchisee l’ammortamento degli investimenti.

Nelle prossime settimane esamineremo alcuni dei più frequenti casi di contenzioso tra aziende franchisor ed i loro franchisee. Sin d’ora però sottolineiamo come il legislatore del 2004 abbia recepito, attraverso la previsione di una norma apposita, lo strumento della conciliazione, quale strumento alternativo per la composizione delle controversie nell’ambito del franchising.

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