Vietato l’accesso ai coffee shop delle persone non residenti nei Paesi Bassi

La vacanza in Olanda e il giro dei "coffee shop" alla ricerca di svaghi ormai diventati tipici nell'immaginario collettivo: due boccate di marijuana o hashish e via. Ma d'ora in poi potrebbe però essere più difficile realizzare l'obiettivo. La Corte di giustizia UE del Lussemburgo ha dato ragione al sindaco di Maastricht che ha vietato l'accesso ai non-olandesi ai coffee shop della città.


Nei Paesi Bassi i coffee shop sono centri di ristorazione rapida la cui attività principale è tuttavia dedicata alla vendita di «droghe leggere», quali la marijuana e l’hashish, prodotti provenienti dalla cannabis. Il possesso di «droghe leggere» per uso personale è depenalizzato e la loro vendita nei coffee shop, benché vietata dalla legge, è tollerata dalle autorità. I limiti in vigore in Olanda sono di 5 grammi di cannabis alla vendita per persona e per giorno. Inoltre lo «stock» non deve superare i 500 grammi per locale e la vendita di cannabis non deve causare disturbi all’ordine pubblico. In alcune città i problemi generati dall’afflusso, ancor’oggi crescente, di turisti della droga sono notevoli. Quindi, il comune di Maastricht ha deciso di riservare l’accesso ai coffee shop ai soli residenti olandesi.

Ma il gestore di un coffee shop della città olandese, nota anche per i criteri della moneta unica, in cui sono vendute e consumate «droghe leggere», oltre a bevande analcoliche e alimenti, continuava a ospitare cittadini dell’UE non residenti nei Paesi Bassi. Il sindaco di Maastricht ha deciso quindi di chiudere temporaneamente il coffee shop.

Il proprietario del locale si è quindi rivolto, tramite le autorità olandesi, alla Corte di giustizia europea per verificare se fosse possibile, secondo il Trattato UE, il trattamento discriminatorio riservato ai cittadini europei ma non olandesi: questi dentro, quelli fuori dal coffee shop.

La Corte ha ricordato che gli stupefacenti, compreso la cannabis, non sono una merce come le altre e che la loro vendita esula dalle libertà di circolazione garantite dal diritto dell’UE, dato che la loro vendita è illecita. Soltanto gli stupefacenti che hanno un’applicazione medica o scientifica rientrano nella normativa del mercato interno e sono quindi commerciabili.

Inoltre, la vendita delle «droghe leggere», benché tollerata nei coffee shop, rimane un’attività vietata da tutti gli Stati membri dell’UE. I clienti di coffee shop che non consumano la cannabis in loco, ma la portano in altri Stati, si espongono al rischio di procedimenti penali per esportazione o importazione illecite di stupefacenti.

Quindi, secondo la Corte europea la misura adottata dal comune di Maastricht non contrasta con il diritto UE: i coffee shop vendono anche prodotti legali, come alimenti o bevande, ma la loro attività dei coffee shop è, in pratica, esclusivamente dedicata alla vendita e al consumo di cannabis.

Gli altri Paesi rimangono responsabili della salvaguardia dell’ordine pubblico sul loro territorio e possono, secondo la Corte, determinare le misure necessarie per preservarlo. Il turismo della droga è considerata una minaccia effettiva e sufficientemente grave all’ordine pubblico a Maastricht, e l’esclusione dei non residenti dai coffee shop è una misura necessaria per tutelare gli abitanti del comune dai disturbi causati da tale fenomeno.

Inoltre, il turismo della droga nasconde, in realtà, un traffico internazionale di stupefacenti e alimenta le attività criminali organizzate e minaccia la situazione interna stessa dell’Unione. Tutti i Paesi della zona Schengen si sono impegnati a combatterlo e, secondo la Corte, la normativa di Maastricht fa parte di tale lotta ed è quindi del tutto giustificata.

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