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Tre sentenze... in pillole Stampa E-mail
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Scritto da Maximilian Maria Russo   
Domenica 17 Maggio 2009

pilloleI provvedimenti disciplinari (compreso il licenziamento) possono essere dichiarati nulli se applicati con finalità di mobbing (Cassazione, Sezione Lavoro, n. 6907 del 20 marzo 2009)

Le sanzioni disciplinari possono essere dichiarate nulle per illiceità del motivo determinato dall'intento meramente persecutorio. Lo stesso vale per il licenziamento che - trovando fondamento nelle precedenti sanzioni - conclude il disegno di mobbing.

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Il licenziamento del lavoratore è valido anche se la lettera di licenziamento non è stata firmata (Tribunale di Roma, n. 616 del 15 gennaio 2009)

La mancata sottoscrizione della lettera di licenziamento non comporta l'inefficacia del licenziamento. In caso di contestazione, la provenienza datoriale della lettera di licenziamento può essere dimostrata anche per mezzo di testimoni o per presunzioni (da segnalare l'esistenza di sentenze contrarie).

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Il demansionamento non costituisce mobbing (Tribunale di Roma, n. 17100 del 29 ottobre 2008)

Il demansionamento non costituisce di per sé mobbing se manca una pluralità di azioni persecutorie. Il lavoratore ha diritto di tornare a svolgere le proprie mansioni di competenza ma non ha diritto automaticamente al risarcimento del danno in mancanza di prova del danno stesso (da segnalare l'esistenza di sentenze contrarie).

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