| Il caso. Tribunale di Monza condanna chirurgo che lede le corde vocali ad una paziente |
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| Attualità |
| Scritto da Avvocato Piera Speziali |
| Martedì 17 Novembre 2009 |
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Una signora quarantenne, sposata e con un figlio, si sottopone ad un intervento di tiroidectomia totale, nel quale le vengono lesi i nervi preposti alla fonazione. L’atto del parlare diventa problematico, a tal punto che le stesse relazioni familiari ne risultano compromesse. Infatti, la causa viene instaurata, oltre che dalla signora, dal marito e dal figlio, che chiedono a loro volta il risarcimento dei danni da essi stessi subiti. E’ stata disposta una perizia medico – legale sulla signora, essenziale al fine di valutare l’entità dei danni patiti e la loro incidenza sulla vita di relazione. Ne è emerso che la paziente ha subito un danno fisico ed estetico grave, ritrovandosi un vero e proprio buco in gola (il che comporta l’uso di una cannula tracheale), con compromissione della fonazione ma anche della respirazione. La difficoltà a parlare ha fatto sì che la sua vita di relazione si modificasse profondamente: gli amici si sono allontanati, i rapporti col marito - in genere ma nello specifico anche quelli sessuali - ne sono risultati compromessi e, per un certo periodo di tempo, non ha neppure potuto svolgere il suo lavoro a contatto con il pubblico. La responsabilità dei medici per i danni è stata ritenuta certa, l’errore operatorio talmente grave da non indurre il minimo dubbio al riguardo; dapprima fu lesionato il “nervo ricorrente sinistro†e successivamente anche il destro con malaccorte manovre di trazione e compressione, che hanno portato ad una permanente e bilaterale paralisi delle corde vocali: un comportamento davvero gravemente “imperito e negligente “. A questo punto, per completare l’analisi della sentenza, che ha necessariamente e puntualmente condannato al risarcimento del danno i due medici corresponsabili (ma non la struttura ove l’intervento è avvenuto), è interessante esaminare quali siano i danni che sono stati loro attribuiti. Punto nodale di tale aspetto, infatti, è se sia risarcibile il c.d. danno esistenziale e se questo debba essere risarcito separatamente, oppure conglobato nel danno biologico (cioè quella lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane), differenza di non scarsa importanza. Il Giudice del Tribunale di Monza ha aderito alle indicazioni della Cassazione a sezioni unite e, sulla scorta di una perizia completa anche degli aspetti espressivi-relazionali, lo ha considerato già compreso nel rilevante danno biologico, (pari al 35%, ossia circa 140.000 €); per tale impostazione, le domande dei congiunti sono state respinte. Tuttavia, nella successiva quantificazione del danno morale, ovvero quel danno non patrimoniale per sofferenza intima, che è stato attribuito alla signora nella misura di 2/3 del danno biologico (e non 1/3 o 1/4, come spesso capita), è, a parer mio, evidente la volontà del Giudice di cercare, con i mezzi a sua disposizione, un più equilibrato rapporto tra la gravità della colpa e la gravità della continua sofferenza patita e da patire negli anni a venire. |