Permessi legge 104/92: estensione del diritto ai conviventi

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 213 del 23 settembre 2016 ha riconosciuto il diritto del convivente a fruire dei permessi previsti dall’art. 33, comma 3, della legge 104 del 1992.

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La Corte Costituzionale con la sentenza n. 213 del 23 settembre 2016 ha riconosciuto il diritto del convivente a fruire dei permessi previsti dall’art. 33, comma 3, della legge 104 del 1992. La norma, infatti, nell’attuale formulazione, riconosce il diritto a fruire di tre giorni di  permesso mensile retribuito  per l’assistenza ai soggetti con handicap in situazione di gravità, al coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Stante la finalità della legge 104 del 1992 consistente, in particolare, nella tutela della salute psico-fisica della persona portatrice di handicap, la Corte ha ritenuto irragionevole che nell’elencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito disciplinato dalla legge stessa, non sia incluso il convivente della persona con handicap in situazione di gravità.

La Corte pur non equiparando la convivenza al rapporto coniugale mette in rilievo  “il diritto, costituzionalmente presidiato, del portatore di handicap di ricevere assistenza nell’ambito della sua comunità di vita, che verrebbe ad essere irragionevolmente compresso non in ragione di una carenza di soggetti portatori di un rapporto qualificato sul piano affettivo, ma in funzione di un dato “normativo” rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio.

Per poter esercitare il diritto soggettivo a fruire di detti permessi il convivente dovrà dimostrare la stabile convivenza. A tal fine, il Patronato INCA consiglia di allegare alla domanda la documentazione che comprovi questa situazione di fatto (ad es. un certificato storico di residenza, mutuo, conto corrente bancario cointestato, figli in comune, casa in comune ecc.). Per chi avesse, invece,  praticato l’Unione civile prevista dalla legge 76/2016 non sussiste alcun obbligo di dimostrare i requisiti di convivenza ed affettività.

La sentenza della Corte costituzionale ha esteso il diritto ai conviventi con riferimento ai soli permessi mensili di tre giorni previsti dall’art. 33 della legge 104/92 non anche al congedo straordinario retribuito ex art. 42 del D.Lgs. 151/2001 per il quale bisognerà attendere l’orientamento che emergerà, anche da parte dell’INPS, sulla possibile estensione di tale riconoscimento al convivente oppure se si renderà necessario  un ulteriore  intervento giurisprudenziale che recepisca gli stessi principi già espressi dalla Corte Costituzionale per i permessi mensili.

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